Con l’istanza in epigrafe, Assoroccia contesta uno dei sub-criteri prescelti da ANAS s.p.a. per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della gara per l’appalto dei lavori di ripristino del rafforzamento corticale su pendici rocciose della S.S. 4.
Il paragrafo IV.2. del bando di gara prevede l’assegnazione di un massimo di 10 punti su 70, in relazione alla “localizzazione del concorrente” ed alla “ubicazione di depositi e siti produttivi utilizzati per lo svolgimento dei lavori”.
Come è noto, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa il legislatore nazionale si è orientato nel senso di attribuire carattere meramente esemplificativo all’elenco di criteri normativamente fissati (art. 83 del Codice dei contratti pubblici), ferma restando la loro necessaria pertinenza alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto messo a gara. Secondo la giurisprudenza comunitar