Occorre premettere che è obbligo della S.A. porre a base di gara un progetto che sia completo e concretamente realizzabile in ogni dettaglio sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.
La Suprema Corte ha chiarito, in particolare, che prima di indire una gara di appalto, deve essere controllata la validità del progetto in tutti i suoi aspetti tecnici e la Stazione Appaltante deve “impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera come progettata”( Cass. N. 5135/2002 I Sez. Civ.; Cass. Civ., n.13643/2004) .
Al riguardo deve preliminarmente evidenziarsi come le diverse posizioni delle parti siano attualmente poste all’esame del giudice ordinario, mentre l’attività dell’AVCP (i cui compiti sono stati trasferiti all’ANAC per effetto dell’art.19 del D.L. 90/2014) è finalizzata essenzialmente alla vigilanza per garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 2 del Codice e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza delle procedure di scelta del contraente e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
Nell’ottica di accertamenti finalizzati a valutare tali aspetti e, in particolare, il rispetto del principio di economicità nell’attività posta in essere dalla stazione appaltante, si rileva che, con decreto del Commissario dell’Autorità Portuale n. 29/2007 è stata approvata una perizia di variante migliorativa in diminuzione ex art. 11 del D.M. 145/2000, che ha comportato un risparmio globale di € 655.239,86 con la conseguente rettifica del quadro economico. L’ultimo comma della summenzionata norma statuisce, altresì, che le economie derivanti dalla proposta migliorativa approvata vanno ripartite in parti uguali (pari ad € 327.619,23) tra la stazione appaltante e l’appaltatore.
Si osserva, al riguardo, come l’art. 11 del D.M. n. 145/2000 rimandi all’art. 25, terzo comma, secondo periodo della Legge 109/94 (attualmente art. 132, comma 3, secondo periodo del Codice) che prevede che le modifiche siano “motiv