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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/07/2006, n. 61

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Lavori di realizzazione della Nuova Scuola Marescialli dei Carabinieri in località Firenze Castello – Lotti “A” e “B”.

1. In ordine alla procedura di esecuzione dei lavori in danno si osserva che l’art. 341 della L. n. 2248/1865 si riferisce alle opere necessarie per “assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto”, ovvero ad interventi di completamento, tali da potersi eseguire “d’ufficio, in economia o per cottimi”. Il riferi

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[Premessa]


Il

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Considerato in fatto

L’appalto è stato interessato nel 2001 da un esposto dell’A.G.I. attinente alla fase di affidamento dei lavori; il Consiglio dell’Autorità esaminava la segnalazione esprimendosi con deliberazione n.235 nell’adunanza del 6.6.2001, con la quale:

- riteneva giustificato il rifiuto della stazione appaltante a fornire copia degli elaborati progettuali, stante la segretazione dell’opera;

- rilevava che la visione della documentazione era stata consentita ai concorrenti per un tempo sostanzialmente congruo;

- rilevava che le lamentate incongruenze progettuali erano state oggetto di esame da parte della stazione appaltante, che aveva operato rettifiche ed integrazioni, senza però specificare se il progetto, dopo le integrazioni, avesse i contenuti previsti dalle norme vigenti;

- riteneva non sufficiente la pubblicazione del bando in data anteriore alla entrata in vigore del D.P.R. 554/99 ad escludere l’opportunità di fornire in visone ai partecipanti anche il computo metrico estimativo;

- accertava come la mancata indicazione delle voci di prezzo, sulle quali presentare le giustificazioni dell’offerta e pari nel loro complesso ad almeno il 75% dell’importo a base d’asta, costituisse un’anomalia del procedimento, per l’inosservanza dell’art.21, comma 1bis, della L.109/94;

- osservava che l’assunzione dell’impegno di spesa per l’intero appalto in rate costanti per 15 anni a partire dal 2000, comportante di fatto l’assunzione di oneri finanziari da parte dell’aggiudicatario (prevedendosi di contro l’esecuzione dei lavori in 5 anni), introduceva nell’appalto una variabile non prevista dalle disposizioni vigenti, che avrebbe potuto essere causa di contenzioso in sede di esecuzione, al punto da legittimare l’eccezione di inadempimento ex art.1460 cod. civ., richiamato espressamente dall’art.26 della legge quadro sui lavori pubblici.

Nonostante le osservazioni formulate i lavori venivano aggiudicati in data 28.9.2001 all’A.T.I. Baldassini-Tognozzi S.p.A. Costruzioni Generali - IRTI Lavori S.p.A., unica offerente, con il ribasso dello 0,12%.

Per l’opera venivano quindi stipulati, in data 8.10.2001, due contratti di appalto:

- lotto A: dell’importo contrattuale di € 169.198.268,44 di cui € 167.980.215,18 per lavori (al netto del ribasso dello 0,12%) ed € 1.218.053,26 per oneri della sicurezza;

- lotto B: dell’importo contrattuale di € 21.018.436,95 di cui € 20.773.119,72 per lavori (al netto del ribasso dello 0,12%) ed € 245.317,02 per oneri della sicurezza

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Ritenuto in diritto

Per quanto attiene alla replica del Direttore dell’Edilizia Statale, poiché non si evincono da questa elementi di fatto nuovi, non possono che confermarsi le osservazioni dell’Autorità già formulate alla stazione appaltante.

Il provvedimento di procedere ad esecuzione dei lavori in danno non può, infatti, ritenersi giustificato dall’esigenza di evitare il “disimpegno della spesa”, esigenza eventualmente da affrontare a più alto livello, stante la rilevanza dell’opera, sollecitando le istituzioni deputate ad intervenire per mantenere o rinnovare il finanziamento.

Inoltre, le disposizioni dell’art. 341 della Legge 20.3.1865 n. 2248

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Il Consiglio

rileva che:

- la stazione appaltante ha proseguito nel procedimento di esecuzione in danno, ribadendo la correttezza dello stesso, senza porre in atto alcun provvedimento conseguentemente alle osservazioni formulate dall’Autorità, relative all’adeguatezza nel caso specifico della procedura adottata e delle modalità di individuazione del nuovo appaltatore;

- la procedura di gara informale per l’affidamento dei lavori residui (costituenti pressoché l’intero intervento) si è conclusa con l’aggiudicazione degli stessi all’A.T.I. Astaldi S.p.A. (capogruppo) con un rilevante aumento rispetto al

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