Dalla narrazione dei fatti sopra riportati emerge in primis che la stazione appaltante ha erroneamente interpretato la vincolatività delle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici ai servizi di cui all’Allegato IIB. A tali servizi, come ricordato anche dalla Regione Veneto, si applica quanto disposto dall’art. 20 e dalla norma di chiusura contenuta nell’art. 27 del Codice. In base a tale norma, l’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/06R avviene, con invito di almeno cinque operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Inoltre, valgono i principi contenuti nella Comunicazione della Commissione CE sugli appalti esclusi N1, secondo cui “sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato”.
Peraltro, l’orientamento della più recente giurisprudenza è quello di ritenere che la stazione appaltante debba seguire anche le norme generali che, sebbene non richiamate nell’art. 20, siano state espressamente inserite nel bando e negli altri documenti di gara, poiché in questo caso la stazione appaltante si “auto vincola” al rispetto delle stesse norme (sul punto si vedano Tar Lombardia - Milano n. 1380/08, Tar Piemonte n. 1719/07 e Tar Sardegna n. 1674/07, nonché le Deliberazioni dell’Autorità n. 10/09 e n. 36/09).
L’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 prevede espressamente che siano ammessi alla partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei tra concorrenti; scosta