La questione controversa oggetto del presente esame concerne la correttezza della disciplina di gara in ordine alle categorie di lavorazioni in essa indicate.
Per la soluzione del caso in esame occorre preliminarmente precisare che sul piano fattuale la stazione appaltante (Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte) non contesta che nell’appalto siano presenti lavorazioni riconducibili alle categorie specializzate OS30 e OS28. Anzi specifica che sono proprio i computi metrici estimativi del progetto posto a base di gara che, sulla base degli elaborati grafici, ne hanno individuato i relativi costi. Ritiene, però, che la declaratoria della categoria generale OG2 "riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialisti ... e ... riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi i tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie non richiede che tali lavorazioni siano indicate nel bando di gara. Tale affermazione è errata.
La suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate fu introdotta, ai fini della qualificazione delle imprese, dal legislatore con il comma 3 dell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1994 n. 109R. Nelle premesse dell’allegato A al DPR 25 gennaio 2000 n. 34 poi il legislatore, ai fini di specificare il contenuto dei due termini, precisò che per opere generali si intendevano quelle caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche, e per opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
L'Autorità, nelle determinazioni n. 48/2000 e n. 25/2001, specificò che il contenuto delle premesse all’allegato A al DPR n. 34/2000