La questione controversa oggetto del presente esame concerne la corretta applicazione della normativa in materia di classificazione dei lavori, nel senso che mentre il bando indetto dal Comune di Caldiero classifica i lavori da appaltare come appartenenti alla categoria generale OG9, l’istante ritiene che essi appartengano alla categoria OG10.
Al riguardo, va preliminarmente precisato che oggetto dell’affidamento in esame è la concessione del servizio di pubblica illuminazione delle strade comunali, degli edifici pubblici ed impianti tecnologici nonché, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115R, l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione delle strade, degli edifici pubblici e degli impianti tecnologici del Comune di Caldiero.
Come si rileva, l’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 163/2006, è di tipo misto in quanto è costituito da lavori (riqualificazione degli impianti ed eventuale esecuzione di impianti fotovoltaici), servizi (servizio di pubblica illuminazione), fornitura (energia elettrica) e, pertanto, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 163/2006R l’operatore economico concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione e di capacità prescritti per ciascuna prestazione. Per l’esecuzione dei lavori l’operatore economico deve possedere la qualificazione SOA nella categoria che caratterizza i lavori e per classifica adeguata.