La questione giuridica controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in oggetto attiene alla possibilità che un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. partecipi in R.T.I. con una società ad una gara di appalto per l’affidamento di contratti pubblici, sebbene l’art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006R menzioni tale possibilità solo per i raggruppamenti temporanei di imprenditori individuali o di società (lettera a), di consorzi cooperativi o artigiani (lettera b) e di consorzi stabili (lettera c).
Come chiarito da questa Autorità con la determinazione del 9.6.2004, n. 11 e come confermato con la deliberazione del 13.12.2006, n. 114, successiva all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, oltre ai “consorzi cooperativi” e ai “consorzi artigiani” (art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti) che fanno parte dei soggetti singoli con idoneità e personalità giuridica individuale, il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle gare di appalto di altri due tipi di consorzi. Il primo appartiene alla categoria dei soggetti singoli o con idoneità individuale, definito dalla legge “consorzio stabile” (art. 34, comma 1, lett. c) e art. 36 del Codice dei contratti pubblici), formato da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, mentre il secondo appartiene alla categoria dei soggetti plurimi o con idoneità plurisoggettiva, definito dalla legge “consorzio ordinario di concorrenti” e costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c. (art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici), al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 dello stesso Codice dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese e che, per la sua assimilazione all’associazione temporanea nonché per distinguerlo dal primo tipo, è generalmente denominato “consorzio occasionale”.
Ciò premesso, va ricordato che l’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e f bis) del D.Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici. Tali soggetti rivestono la qualifica di “operatore economico”, termine che, ai sensi dell’art. 3, comma 22 del Codice dei contratti pubblici comprende “l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi”. A sua volta, il comma 19 del predetto articolo 3 precisa che i termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano “una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”.
Come osservato da questa Autorità con la deliberazione n. 119 del 18.4.2007, la caratteristica che ac