Oggetto della richiesta di parere è la legittimità del provvedimento di esclusione, disposto, per le ragioni riportate in fatto, nei confronti del raggruppamento temporaneo SOIMPER Costruzioni/MASER S.r.l., in applicazione di quanto previsto nel disciplinare di gara e della disposizione contenuta all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006R.
Premesso che nella specie è pacifica tra le parti la qualificazione del raggruppamento come verticale, per la definizione della questione in esame occorre prendere le mosse proprio dall’art. 37 del Codice, il cui comma 1, stabilisce che “Nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza lavori nella categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;…”
E’ importante rilevare che la norma in questione non parla di lavori scorporabili assumibili, in parte, dalla mandante.
Il comma 6, dell’art. 37 dispone poi che “Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativ