La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti dell’ATI Leonetti Impianti S.r.l./Mario Leonetti S.r.l.per le ragioni evidenziate in fatto.
Per la soluzione del caso in esame si deve innanzi tutto rammentare che ai sensi dell’articolo 37, del d.lgs. n. 163/2006R e dell’articolo 92 del DPR 207 del 2010R, sono ammissibili tre tipologie di raggruppamenti temporanei di imprese per la partecipazione alle gare, articolati, nei lavori pubblici, come segue.
Raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale nei quali i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, in ognuna delle categorie previste dal bando (prevalente e/o scorporabile e subappaltabile), nella misura minima del quaranta per cento dalla mandataria o da una impresa consorziata e per il restante sessanta per cento dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali deve possedere i requisiti nella misura minima del dieci per cento; la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (articolo 92, comma 2, del DPR n. 207/2010);
Raggruppamenti temporanei di tipo verticale, nei quali i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori riconducibili alla categoria prevalente, per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria scorporabile e nella misura indicata per il concorrente singolo (articolo 92, comma 3, del DPR n. 207/2010);
Raggruppamenti di tipo misto, nei quali i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovver