L’istante associazione di professionisti INGEO ha partecipato alla selezione indetta dal Comune di Lucera nella qualità di capogruppo mandataria di costituendo RTP. Le perplessità sollevate si appuntano sul provvedimento di esclusione emesso dalla Commissione di gara dalla seguente testuale motivazione: “relativamente al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto III.2.3 del bando di gara (capacità tecnica, art. 263, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 207/2010) e dalla valutazione degli importi dei servizi prestati (relativi alla lettera b), in relazione a quelli degli altri componenti del raggruppamento (mandanti), si evince che la stessa capogruppo mandataria non possiede il requisito in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, con riferimento alla categoria IXc (art. 261, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010)”. Invero, il punto II.2.1 del bando di gara prevede che “L’importo complessivo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, è pari a € 8.412.117,01 Iva esclusa, così suddiviso: Classe VII categoria A € 5.706.393,66 Classe IX categoria C € 2.705.723,35”.
L’istante richiama l’art. 261 del D.P.R. n. 207/2010 (rubricato: “Disposizioni in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”), nella parte in cui (comma 7, primo periodo) attribuisce alla S.A. la facoltà, non l’obbligo, di prevedere in capo alla mandataria il possesso di una percentuale minima dei requisiti del raggruppamento, facoltà della quale, sottolinea l’istante, la S.A. ha espressamente dichiarato di non volersi avvalere, come testualmente previsto dal punto 2.4 numero 2) del Disciplinare di Gara.
In realtà, come correttamente evidenziato dalla S.A., l’art. 261, comma 7 prevede che “La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti”. Il contestato provvedimento di esclusione si fonda proprio su tale specifica disposizione normativa la cui applicazione non è condizionata dalle scelte della S.A., residuando qualche discrezionalità soltanto ai fini della individuazione della percentuale minima del possesso dei requisiti in capo alla mandataria. Il principio, coniato in termini generali per i servizi dall’art. 275 D.P.R. n.