La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell’esclusione dalla gara in oggetto della ditta Tomassini Style S.r.l., la quale non ha allegato la copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante all’interno della busta contenente l’offerta economica. La suddetta esclusione è stata disposta nonostante numerose copie del documento di che trattasi fossero contenute all’interno della busta A) relativa alla documentazione amministrativa. In effetti, in base alla previsione della lex specialis - relativa al “Contenuto della busta C) offerta economica” -“L’offerta datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, deve essere inserita, pena l’esclusione dalla gara, nella busta contrassegnata dalla lettera C) - OFFERTA ECONOMICA - chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno il nominativo o ragione sociale del mittente e la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i”.
L’impresa istante contesta tale esclusione deducendo la violazione degli artt. 38 e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445R; della lex specialis della procedura, dei principi generali in materia di pubbliche gare nonché l’eccesso di potere per sviamento, illogicità ed irragionevolezza.
In altri termini, nell’offerta erano presenti (anche se non all’interno della busta “C”) più copie del documento di identità del firmatario dell’offerta economica, donde la denunciata illegittimità della disposta esclusione, a causa dell’asserito travisamento del disciplinare di gara, poiché lo stesso non avrebbe previsto - come ex adverso postulato dalla S.A. nella memoria prodotta a questa Autorità - l’obbligo di inserimento del documento di identità del sottoscrittore anche nell’offerta economica “in quanto tale obbligo viene riferito, dal disciplinare, genericamente alla domanda e non all’offerta”, ingenerando in tal guisa giustificabili perplessità meritevoli dell’applicazione del favor partecipationis.
Tanto, anche in ragione dell’elaborazione giurisprudenziale, citata dall’istante, intervenuta in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, secondo cui la formalità prescritta