La questione controversa concerne la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in danno dell’istante.
Valore dirimente al riguardo assume l’analisi della lex specialis. Quest’ultima, per quanto qui rileva, prevede che formulazione dell’offerta economica deve avvenire – a pena di esclusione – mediante la compilazione del modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato “Lista delle lavorazioni” (punto 3 del disciplinare di gara). La disposizione in esame prosegue, indicando tutti i dati che debbono essere riportati sul modulo, in particolare: “la firma nell’ultimo foglio deve essere seguita dall’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario”, (…) e precisa che “la mancata compilazione anche di una sola voce del suddetto modulo o la sua compilazione senza l’osservanza delle modalità sopra indicate comporta l’esclusione dell’offerta”(art. 3 del disciplinare di gara).
Dalla lettura delle disposizioni in esame pare emerge la volontà della stazione