La questione controversa concerne la legittimazione o meno della Polis a rimanere in gara in considerazione della mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica.
Al riguardo occorre preliminarmente considerare che in virtù di quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale (art. 74). La sottoscrizione dell’offerta assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità della stessa, con la conseguenza che la sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara, essendo sufficiente a tal fine la previsione dell’art. 46, comma 1bis, D.Lgs. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. V 25 gennaio 2011, n. 528).
Sul punto in esame questa Autorità ha già precisato che: “la sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione è lo strumento mediante il quale l’autore fa proprie le dichiarazioni re