Il quesito sottoposto all’Autorità riguarda la procedura aperta indetta da ANAS s.p.a. – Compartimento della Viabilità per le Marche per l’affidamento di un appalto di lavori sottosoglia, in cui è stata deliberata l’esclusione del concorrente che aveva dimostrato il possesso della sola qualificazione SOA per la categoria prevalente OG3 ed aveva dichiarato l’intenzione di subappaltare per intero, ad operatori in possesso della relativa qualificazione, le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS12 (barriere stradali di sicurezza, barriere paramassi, fermaneve e simili).
Secondo la tesi della stazione appaltante, il bando di gara andrebbe interpretato nel senso di ammettere soltanto imprese in possesso della qualificazione SOA per tutte le categorie ivi contemplate (OG3 prevalente, OS12 scorporabile), ai sensi di quanto disposto dall’art. 109, secondo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010. La categoria non prevalente, infatti, supera sia il 10% dell’importo complessivo dei lavori che la soglia di 150.000 euro e ricade, pertanto, nella previsione dell’art. 108, terzo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010.
L’esclusione, così motivata, è illegittima.
Il paragrafo V.2.k) del bando di gara imponeva ai concorrenti di indicare esplicitamente i lavori, appartenenti alla categoria prevalente ovvero a quella scorporabile, che intendessero subappaltare ai sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, anche a causa della “… mancanza delle specifiche qualificazioni”, con la precisazione “… che la corretta dichiarazione resa all’atto della presentazione dell’offerta in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è finalizzata a consentire alla ditta partecipante di poter subappaltare le opere puntualmente indicate e che, in mancanza di tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata consisterà nella impossibilità per la ditta … di subappaltare le opere”.
La lex specialis di gara, interpretata in conformità