Ai fini della definizione della questione controversa sollevata con la prima istanza di parere occorre preliminarmente rilevare che, secondo il bando di gara l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: categoria prevalente OG3 - classifica II (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ecc.) per un importo di euro 500.701,37, subappaltabile a condizioni di legge; categorie scorporabili OS24 - classifica I (verde e arredo urbano) per un importo di euro 68.686,49 e OG2 - classifica I (restauro e manutenzione immobili sottoposti a tutela) per un importo di euro 87.322,70, subappaltabili a qualificazione obbligatoria.
La disposizione che trova applicazione al caso di specie, trattandosi di stabilire le corrette modalità di dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte di un concorrente singolo, è l’art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 che recita “L’impresa sin