Al fine di definire la controversia sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere indicata in epigrafe occorre, preliminarmente, rappresentare che il bando di gara per l’affidamento dei servizio in oggetto, all’art. 16, stabilisce che: “Considerata l’urgenza di definire nel più breve tempo possibile le procedure di gara stante i tempi ridotti che l’Assessorato ha concesso per presentare il progetto, i soggetti concorrenti devono DIMOSTRARE e quindi produrre idonea documentazione di: a) avere avuto un fatturato globale per servizi, di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999R, espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a tre volte l'ammontare totale dell'appalto (…); b) avere espletato negli ultimi dieci anni servizi, di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (…); c) avere svolto negli ultimi dieci anni al