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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 17/01/2011, n. 22
Deliberaz. G.R. Toscana 17/01/2011, n. 22
Deliberaz. G.R. Toscana 17/01/2011, n. 22
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Testo del provvedimentoLa Giunta regionale Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa” che riunisce in un unica direttiva quadro le precedenti Direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE; Visto il Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010R “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente; Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9R “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”; Vista la Delib. C.R. 25 giugno 2008, n. 44 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833R, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale“ ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria; Visto il D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59“, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria; Vista la L.R. 1° dicembre 1998, n. 88R, recante “Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, e in particolare l'art. 6 che disciplina i poteri sostitutivi; Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30R (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”); Vista la Delib.C.R. 27 gennaio 2010, n. 7 approvazione della carta dei servizi e delle attività di ARPAT ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 30/2009; Vista la Delib.G.R. n. 246/2010 “Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10”; Vista la Delib.G.R. n. 450/2009 “Delib.C.R. n. 44/2008 Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008-2010: approvazione Linee Guida per il rilevamento della qualità dell'aria ed il relativo reporting”; Vista la Delib.G.R. 6 dicembre 2010, n. 1025 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria; Considerato che con la citata Deliberazione sono stati individuati, ai sensi della L.R. n. 9/2010, art. 12, comma 1, lettera a), i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'adozione dei PAC ed, in fase di prima applicazione, i criteri per l'individuazione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g, della stessa Legge; Considerato che con nota prot. A00.GRT.2578/P50-10 del 05.01.2010 ARPAT ha trasmesso il rapporto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n. 9/2010, nel quale sono individuate, per ciascun inquinante, le situazioni a rischio ricadenti nei Comuni, appartenenti alle zone ed agli agglomerati in cui è stato suddiviso il territorio regionale; Considerato che, nel rapporto ARPAT citato sono state individuate, in fase di prima applicazione ed in attesa del completamento del processo di valutazione, relativamente a tali Comuni, le stazioni di misura della rete regionale idonee a descrivere i livelli di qualità dell'aria per la gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; Considerato che i Comuni nei quali sono state individuate le situazioni a rischio e le relative stazioni di riferimento, così come riportati nell'allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione, sono tenuti, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010, ad adottare gli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 9/2010; Considerato che il rapporto ARPAT citato indica come il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme sussiste esclusivamente per il materiale particolato fine PM10 relativamente al superamento del valore limite giornaliero; Dato atto della necessità di considerare la riduzione della velocità nei tratti autostradali, così come indicato dal PRRM, in quanto le emissioni aumentano sostanzialmente per velocità superiori a 90 Km/h, affinché il Governo adotti provvedimenti specifici di limitazione della velocità nei tratti autostradali interessati; Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite giornaliero per il materiale particolato fine PM10, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35; Ricordato che con la Delib.G.R. n. 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dall'1.1.2011 e che la normativa comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare; Considerato che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, i Sindaci, dei Comuni nei quali sono state individuate tali situazioni, così come riportati nell'allegato 1, quali autorità competenti alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010, devono attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento; Considerato che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione; Considerato inoltre che risulta necessario predisporre modalità di comunicazione dei provvedimenti alla popolazione al fine di poterne orientare i comportamenti ed assicurare la necessaria informazione in merito alla loro attivazione, durata e termine; Considerato che in data 21.12.2010 sono stati convocati i Sindaci e le Amministrazioni provinciali interessate al fine di condividere le modalità di gestione degli interventi contingibili; Considerato che a seguito dell'incontro citato sono stato evidenziate alcune criticità nella gestione dei provvedimenti di competenza dei Sindaci secondo le modalità previste dalla Delib.G.R. n. 246/2010; Considerato che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all'4 della Delib.G.R. n. 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; Ritenuto a tal fine che le Amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono i Comuni, di cui all'allegato 1, esercitino le funzioni di coordinamento dei Comuni nella predisposizione dei provvedimenti di loro competenza tali da assicurare omogeneità ed integrazione negli interventi individuati; Ritenuto di approvare, come previsto dall'art. 2, comma f, della L.R. n. 9/2010, gli indirizzi per il coordinamento provinciale sull'elaborazione ed attuazione dei PAC, relativamente agli interventi contingibili, riportati nell'allegato 5 facente parte integrante della presente deliberazione; Ritenuto che i Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1 predispongano, nell'ambito dei PAC di cui alla L.R. n. 9/2010, i provvedimenti contenenti gli interventi contingibili, in modo coordinato con l'Amministrazione provinciale competente, e trasmettano le determinazioni assunte alla Regione entro 15 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione ai comuni ed alle province di cui all'allegato 1; Ritenuto di indicare i criteri, così come riportati nell'allegato 2 facente parte integrante della presente deliberazione, sulla base dei quali Sindaci dei comuni interessati attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite; Ritenuto di stabilire le modalità, indicate nell'allegato 3 facente parte integrante della presente deliberazione, con cui ARPAT dovrà attivare la comunicazione di cui al punto precedente comunicazione che dovrà essere contestualmente effettuata anche alle Amministrazione Provinciali, alle AUSL competenti per territorio, ed alla Regione per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della L.R. n. 9/2010; Ritenuto, in attesa delle linee guida previste dall'art. 2, comma 2, lettera g, della L.R. n. 9/2010, di indicare una serie di possibili interventi, riportati in allegato 4 facente parte integrante della presente deliberazione, sulla base dei quali i Comuni individuano gli interventi con tingibili nell'ambito dei PAC, di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 9/2010; Ritenuto di abrogare la Delib.G.R. n. 246/2010 “Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10”; A voti unanimi delibera
1) di individuare i Comuni, riportati nell'allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione, quali autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010R, tenuti all'adozione, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010, degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi; 2) di stabilire i criteri, così come riportati nell'allegato 2, facente parte integrante della presente deliberazione, secondo i quali i Sindaci dei Comuni di cui al comma 1, attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite; 3) di stabilire le modalità, così come riportato nell'allegato 3 facente parte integrante della presente deliberazione, in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento del valore limite ai Sindaci dei Comuni, di cui al comma 1, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio; 4) di indicare in via provvisoria, in attesa delle linee guida previste dall'art. 2, comma 2, lettera g, della L.R. n. 9/2010, una serie di possibili interventi sulla base dei quali i Comuni individuano gli interventi contingibili nell'ambito dei PAC, di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 9/2010, così come riportato in allegato 4 facente parte integrante della presente deliberazione; 5) di stabilire che i Sindaci dei Comuni, riportati nell'allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione, trasmettano alla Regione l'elenco degli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presente deliberazione; 6) di stabilire che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento stesso, gli interventi individuati di cui al precedente punto 5, fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità; 7) di stabilire che nel caso di inadempienza dei Sindaci all'adozione degli interventi di cui al precedente punto 6, il Presidente della Giunta regionale diffida il Sindaco a provvedere nelle 24 ore successive. Trascorso tale termine senza che il Sindaco abbia ottemperato alla diffida, il Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della L.R. n. 9/2010, adottando le predette misure. Tale potere sostitutivo può essere esercitato anche su specifica e motivata richiesta dei Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1. 8) di stabilire che le Amministrazioni provinciali competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. n. 9/2010, assicurino il coordinamento dei Comuni riportati in allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione; 9) di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f, della L.R. n. 9/2010, gli indirizzi per il coordinamento provinciale dei PAC, relativamente agli interventi contingibili, riportati nell'allegato 5, facente parte integrante della presente deliberazione; 10) di abrogare la Delib.G.R. n. 246/2010 “Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10”. Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f, della L.R. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007.
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Allegato 1 - Elenco Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme - identificazione delle stazioni della rete regionale idonee alla loro gestione.(L.R. n. 9/2010 art. 13, comma 2) Le stazioni di riferimento indicate sono rappresentative dell'insieme dei Comuni individuati tenuti all'adozione degli interventi contingibili.
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Allegato 2 - Criteri per l'attivazione degli interventi contingibili(L.R. n. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) Nell'individuazione dei criteri per l'attivazione degli interventi contingibili si è tenuto conto del mutato quadro normativo e della gestione degli interventi disciplinati dalla Delib.G.R. n. 246/2010 e più specificatamente: - della Delib.G.R. n. 1025/2010 in relazione alla nuova classificazione del territorio ed alla struttura della rete regionale di rilevamento per l'individuazione delle stazioni di riferimento (urbanafondo) ai fini della gestione degli interventi contingibili; - del numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero per il Pm10 ammessi nell'arco di un anno solare pari a 35 (D.Lgs. 155/2010) in luogo dei 7 precedentemente fissati; - dell'esigenza, così come indicato dal D.Lgs. 155/2010 e dalla L.R. n. 9/2010, di predisporre interventi di mitigazione delle emissioni finalizzati a ridurre il rischio di eccedere il numero dei superamenti consentiti (35) ed in ogni caso di limitare il più possibile ulteriori superamenti oltre i 35; - delle evidenti difficoltà di gestione dei provvedimenti di competenza dei Sindaci in relazione alle modalità di comunicazione alla cittadinanza; - delle criticità relative alle modalità di revoca dei provvedimenti stessi, sulla base delle misure giornaliere di concentrazione del materiale particolato PM10; in molte occasioni i tempi di attivazione e revoca, anche di un solo giorno, hanno causato evidenti difficoltà nella comunicazione e conseguentemente del rispetto dei provvedimenti con scarsi effetti di riduzione delle emissioni necessari ad evitare il rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10; - delle criticità relative alle modalità di gestione di alcune situazioni (festività, etc.) tramite generiche previsioni meteorologiche, causa anch'essi di non omogeneità dei comportamenti delle amministrazioni competenti e di difficoltà di comunicazione alla cittadinanza. Le modalità di gestione degli interventi contingibili devono basarsi sui seguenti criteri: - attivare gli interventi in maniera preventiva ed articolati secondo un principio di gradualità e di proporzionalità al fin di ridurre il rischio di eccedere il numero dei 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno e in ogni caso limitare il più possibile ulteriori superamenti oltre i 35. A questo scopo si ritiene che le Amministrazioni comunali debbano predisporre i rispettivi provvedimenti individuando gli interventi, così articolati, in modo omogeneo tramite il coordinamento delle Amministrazioni provinciali competenti, se del caso, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 9/2010R. - attivare gli interventi al raggiungimento del 15° superamento annuo del valore limite giornaliero del PM10 di una centralina urbana fondo della rete regionale tra quelle riportate in allegato 1, a partire dalla data di operatività della rete regionale (1° gennaio 2011), di cui alla Delib.G.R. n. 1025/2010, fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità; - individuare la durata degli interventi secondo l'articolazione predefinita e le modalità di reiterazione degli stessi in funzione del persistere delle condizioni di rischio. A tal proposito, considerato che la stazioni prese a riferimento per la gestione di questi interventi sono le urbane fondo, rappresentative dei livelli di concentrazione tipicamente meno influenzati da picchi di emissione di una specifica sorgente, si ritiene che la durata dei provvedimenti debba essere di un periodo congruo, in relazione alla tipologia di interventi, tale da influenzare in maniera sensibile i livelli di concentrazione di fondo urbano di PM10; a tal proposito gli interventi dovranno essere graduati in funzione del relativo contributo emissivo con la finalità di ridurre il rischio superamento anche prendendo a riferimento i dati dell'IRSE o altre tecniche di stima; - attivare sistemi di informazione opportuni al fine di permettere una più efficace comunicazione degli interventi alla cittadinanza; - ARPAT comunicherà ai Sindaci dei Comuni interessati, secondo le modalità riportate nell'allegato 3 della presente deliberazione, ogni superamento del valore limite giornaliero da parte di una centralina urbana fondo della rete regionale tra quelle riportate in allegato 1; - il sindaco attiva gli interventi contingibili prescelti il giorno della comunicazione da parte di ARPAT dell'avvenuto superamento, per la durata predefinita, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche. Sulla scorta degli interventi definiti dalle amministrazioni Comunali, la Regione Toscana provvederà ad adottare il piano di azione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 155/2010R.
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Allegato 3 - Modalità di comunicazione all'autorità competente del superamento del valore limite(L.R. n. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) 1) La comunicazione avviene da parte di ARPAT tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno lavorativo successivo a quello del superamento del valore limite giornaliero pari a 50 μg/m3 per il PM10, salvo cause di forza maggiore dovute alla indisponibilità temporanea dei dati. Tale comunicazione avviene utilizzando il “Modello per la comunicazione all'Autorità Competente del superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 per il PM10” di cui di seguito è riportato un facsimile. 2) La comunicazione viene inviata ai Sindaci dei Comuni, rappresentati dalle stazioni riportate in allegato 1, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competente per territorio. 3) Il sindaco comunica l'attivazione degli interventi contingibili alla Provincia ed alla Regione entro le 24 ore successive. Modello per la comunicazione all'Autorità competente del superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 per il PM10 Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato 4 - Tipologie di intervento(L.R. n. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) A. Incentivazione della circolazione e dell'uso dei mezzi pubblici Le Amministrazioni sono tenute a valutare la fattibilità di azioni a carattere provvisorio ed eccezionale, da promuovere con la finalità di disincentivare il ricorso a mezzi privati negli spostamenti fatto salvo l'impiego di mezzi a bassa emissione. B. Circolazione mezzi privati: fluidificazione, dissuasione e limitazione Le Amministrazioni sono tenute a valutare azioni finalizzate alla gestione di eventi straordinari rispetto alla normale circolazione stradale anche a carattere stagionale come ad esempio: 1) regolamentazione della circolazione degli autobus turistici, con divieto di accesso ai centri storici ed alle aree di interesse monumentale, degli autobus equipaggiati con motore ad elevato potenziale inquinante; 2) regolamentazione delle manifestazioni, degli avvenimenti sportivi, dei grandi spettacoli e di altre attività. C. Riduzione temporanea delle emissioni da impianti civili e industriali Le Amministrazioni sono tenute a valutare azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni provenienti dagli impianti termici quali: 1) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, in coerenza con gli obiettivi di risparmio energetico, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi adibiti a ricovero o cura di minori o anziani. Le Amministrazioni potranno derogare dalle eventuali disposizioni nel caso in cui sussistano particolari condizioni climatiche o altre motivate circostanze. D. Riduzione del numero di autoveicoli circolanti, limitata nel tempo e/o nello spazio Le Amministrazioni sono tenute a valutare azioni finalizzate alla protezione di particolari aree quali ad esempio: 1) limitazioni ad accesso o di circolazione in determinate zone urbane e fasce orarie; 2) ulteriore estensione delle fasce orarie e delle zone in cui vigono le limitazioni di accesso o di circolazione; 3) inasprimento delle limitazioni, ivi compresa la sospensione della validità di determinate categorie di permessi. Le Amministrazioni potranno valutare la possibilità di inserire, nei provvedimenti di divieto della circolazione, deroghe ad autovetture a bassa emissione, elettriche, con almeno tre passeggeri a bordo, etc.
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Allegato 5 - Indirizzi per il coordinamento provinciale dei PAC (L.R. n. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera f)Principale obiettivo dell'attività di coordinamento delle Amministrazioni provinciali nell'ambito dei PAC che i Comuni sono tenuti ad elaborare ed adottare per la gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, è quello di garantire omogeneità negli interventi contingibili, di competenza dei Sindaci e loro integrazione al fine di ottenere maggiore efficacia nella riduzione delle emissioni delle principali sorgenti. Tale ruolo risulta in particolar modo necessario per la definizione degli interventi, di competenza dei Sindaci dei comuni individuati nell'allegato 1, appartenenti all'Agglomerato di Firenze e di Lucca in quanto diverse funzioni hanno carattere sovracomunale (infrastrutture viarie, spostamenti pendolari, flussi turistici, etc.). Le specifiche competenze delle Amministrazioni provinciali, esercitate su delega della Regione, nell'ambito delle norme stabilite dal D.Lgs. 152/2006R, possono fornire strumenti utili alla definizione dei PAC relativamente ad eventuali interventi nei settori industriali.
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