In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare, senza che sia stata sollevata obiezione alcuna.
Con ricorso notificato in data 22 settembre 2015, e depositato il successivo 28 settembre, la IT. LAB s.r.l. e la L. PROGETTI s.r.l. hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le censure di: I) Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione agli artt. 2, 90 co. 8°, 46 co. 1° bis d.lgs. 163/2006 e art. 97 Cost. per non avere escluso il concorrente E. Progetti s.r.l. ricorrendo in capo allo stesso una situazione di incompatibilità. Carenza di istruttoria. Violazione del principio di non discriminazione e parità di trattamento dei partecipanti ad una selezione pubblica; Violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; II) Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine agli artt. 97 Cost., 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, 2 e 46 co. 1° bis D.Lgs. n. 163/2006, 45 par. 2 lett. G) della direttiva 2004/18/Ce, per non avere escluso dalla gara per false dichiarazioni il concorrente Europa Progetti s.r.l. risultato anzi aggiudicatario del servizio. Difetto di istruttoria; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;
III) Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine agli artt. 97 Cost., 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000 per avere preso in considerazione, ai fini della valutazione della professionalità del concorrente, la dichiarazione di espletamento di un servizio che nella realtà è stato eseguito dall’arch. Caprì in proprio quale libero professionista e non, come invece dichiarato dal partecipante, dalla società concorrente. Difetto di istruttoria; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Si è costituito il Comune di Vicari che ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.
Si è inoltre costituito il controinteressato, E. Progetti s.r.l. che, oltre ha repli