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Sent. C. Cass. civ. 11/03/2015, n. 4911

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Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Istanza di liquidazione - Art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Natura sostanziale - Conseguenze - Domanda autonoma di riconoscimento del compenso - Preclusione.

Solamente nel caso in cui l'ausiliario formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, il relativo di

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Svolgimento del processo

L'ing. B.L. proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto di rigetto, per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2, sulle spese di giustizia, della domanda di liquidazione degli onorari e spese sostenute per l'espletamento di incarico di Consulente tecnico della Procura della Repubblica di La Spezia, svolto unitamente al geometra C.R. e al geologo T.G. nell'ambito di un procedimento penale.

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Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, dolendosi del rigetto dell'opposizione per ritenuta intervenuta decadenza di cui alla citata disposizione (cento giorni dalla data di compimento dell'incarico), senza considerare che la norma, pur stabilendo una decadenza, secondo le procedure speciali del D.P.R. n. 115 del 2002, non prevede la prescrizione del diritto di riscuotere quanto dovuto per l'attività peritale prestata.

Il ricorrente aggiunge:

- che il termine dell'art. 71 cit. è (a suo dire) un termine ordinatorio e che comunque è un termine che decorre solo dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per le quali chiede il rimborso;

- che il giudice avrebbe dovuto comunque riconoscere il diritto in quanto non prescritto e liquidare il compenso;

- che il termine di decadenza riguarda solo gli onorari dell'ausiliario, ma non le spese autorizzate sostenute da soggetti dei quali l'ausiliario si è avvalso con l'autorizzazione della Procura;

- che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla predette censure.

Il ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede:

- se vi è stata violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, commi 1 e 2 e se la norma preveda la decadenza dalla domanda di liquidazione secondo le procedure speciali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ma non dal diritto di riscuotere tutto quanto dovuto per l'attività peritale per il cui accertamento operano le regole generali della prescrizione del diritto, con conseguente liquidazione;

- se il termine di 100 giorni è un termine ordinatorio oppure un termine che decorre dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso.

1.1 Il motivo è infondato.

Occorre premettere, quanto al richiamo alla sentenza n. 4281 del 1987 di questa Corte (che il ricorrente menziona a sostegno della propria tesi), che il principio di diritto ivi affermato era il seguente:

"In materia di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, ... per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria - la disciplina del R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, art. 24, assoggetta il diritto agli onorari e alla indennità ad un termine di prescrizione di cento giorni dalla data degli atti e dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti -, senza porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la ragionevole brevità del detto termine. Né siffatta disciplina che non è stata tacitamente abrogata, non essendo incompatibile con la successiva normativa in materia dettata dalla L. 1 dicembre 1956, n. 1426 (restando così superfluo l'art. 7 della stessa legge che faceva espressamente salve le pregresse normative non incompatibili), è venuta meno per effetto della successiva L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 13, regolante la medesima materia, ancorché questo abbia esplicitamente abrogato, insieme con altre norme tutte specificamente indicate, la citata L. n. 1426 del 1956 ed anche il citato art. 7 della stessa".

Il decisum quindi non è pertinente al tema in esame nel quale non era in discussione il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, ma un termine di prescrizione e, del resto, questa Corte aveva accolto il ricorso del Ministero che aveva lamentato la mancata applicazione del termine di prescrizione.

Nella memoria il ricorrente richiama anche la sentenza n. 1 del 2011 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Bolzano, secondo la quale, intervenuta la decadenza, opererebbero le norme generali sulla prescrizione, tesi che questa Corte non ritiene di potere condividere per le ragioni infra enunciate.

L'attuale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, dispone:

- al comma 1 che "Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo 5^ della parte 2^ e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168";

- al comma 2 che "La domanda è presentata, a pena di decadenza:

trascorsi cento giorni ... dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato".

Con riferimento ai quesiti posti, che perimetrano il motivo di ricorso, si deve osservare e rispondere:

a) che la tesi per la quale, intervenuta la decadenza, permane il diritto al compenso nei termini della prescrizione ordinaria è del tutto priva di fondamento in quanto contraddetta dall'art. 2968 c.c., per il quale "nei casi in cui

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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