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Deliberaz. G.R. Piemonte 02/11/2015, n. 24-2360

Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali.
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[Premessa]



A relazione dell'Assessore De Santis:

La Giunta regionale con la deliberazione 21 settembre 2015, n. 14-2119, ha approvato le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015, nonché dei disposti di cui agli articoli 39, comma 1, lettere g) e i) e 40 della l.r. 3/2015.

In considerazione delle segnalazioni pervenute dagli Ordini e Collegi dei professionisti presenti al Tavolo svoltosi in data 22 luglio 2015 presso gli uffici del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l’esame dello schema del provvedimento, è stata riscontrata la presenza di due refusi ai commi 2

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Allegato A - Disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici

in attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i.,

del d.m. 26 giugno 2015 e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015


1. OGGETTO

Il presente atto, in attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell’edilizia, del DPR 75/2013 e s.m.i. diretto a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, del DM 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito DM linee Guida) e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015, disciplina:

a) l’adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.;

b) le modalità di svolgimento del corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c) del DPR 75/2013 e s.m.i.;

c) le modalità per l’accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione ai sensi ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera e) e dell’art. 5 del DPR 75/2013 e s.m.i.;

d) il Sistema Informativo regionale per la Prestazione Energetica degli Edifici (di seguito denominato SIPEE) utile anche al fine di monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera d) del DPR 75/2013 e s.m.i.


2. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L’accreditamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto dell’art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i. e delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, è effettuato mediante l’iscrizione nell’“Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica” (di seguito denominato Elenco regionale).

La gestione dell’Elenco regionale è affidata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (di seguito denominata Struttura regionale competente).


2.1. Requisiti di iscrizione

All’Elenco regionale sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti previsti dal DPR 75/2013 e s.m.i. per l’esercizio della attività di rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Il tecnico abilitato di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) del DPR 75/2013 e s.m.i. deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 del citato art. 2 e deve essere abilitato, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente.

Il tecnico abilitato opera esclusivamente all'interno delle proprie competenze.

Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi (edificio o impianto) sopra citati o nel caso in cui alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Alternativamente il soggetto può iscriversi all’Elenco regionale nel caso in cui abbia un titolo di studio tra quelli elencati alle lettera a), b), c), e d) dell’articolo 2, comma 4, del DPR 75/2013 e s.m.i. e sia in possesso dell’attestato di partecipazione positiva ad un corso di formazione nazionale, di cui all’art. 2, comma 5, del suddetto DPR, o regionale di cui al successivo paragrafo 3.

La frequenza del corso di formazione e il superamento dell’esame finale comporta l’estensione delle competenze, ai soli fini dell’emissione dell’attestato di prestazione energetica, per i soggetti con competenze parziali in materia di progettazione di edifici e dei relativi impianti asserviti.


schema DPR 75/2013 e s.m.i. art. 2 comma 3



schema DPR 75/2013 e s.m.i. art. 2 comma 4


Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati, anche conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri possono iscriversi all’Elenco regionale.

Ai fini della propria identificazione nello svolgimento delle procedure

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