FAST FIND : GP13324

Sent. C. Cass. pen. 22/09/2015, n. 38380

2171765 2171765
Edilizia e immobili - Attività edilizia - Cartello di cantiere - Obbligo di esposizione - Vale anche per il committente.

L'obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente sulla base di quanto espressamente previsto

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
Scarica il pdf completo
2171765 2190865
SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2171765 2190866
RITENUTO IN FATTO

1. F.A. e C.G. hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Lucca che li ha condannati per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) in relazione all'omessa esposizione nel cantiere della tabella indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la descrizione dell'intervento edilizio in corso.

2. F.A. lamenta, con un primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale; dopo avere premesso che l'elemento soggettivo che sorregge la condotta è la colpa specifica in relazione alla inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline, censura che, invece, il Tribunale abbia fondato la colpevolezza sulla colpa generica nell'accezione della negligenza in vigilando (essendo stata pacificamente accertata la sua assenza dal cantiere). Deduce inoltre che la ratio della norma consiste nella sanzionabilità della mancanza del cartello ab origine e per un lasso apprezzabile di tempo e non anche ove il cartello, originariamente apposto (come nella specie risultato dalle testimonianze del teste Ca.), sia stato successivamente rimosso, non venendo in tal caso intaccato il bene giuridico protetto; e nella specie il Tribunale non ha appurato quale sia stato il lasso temporale di protratta assenza del cartello.

2.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorio per avere il Tribunale revocato l'ammissione dei testimoni della Difesa di C., ovvero R. e F., di provare, mediante l'escussione, operai presenti in cantiere, dove fossero stati posti i residui del cartello rottosi e se C. avesse dato disposizioni di non rimuovere il cartello. T

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2171765 2190867
CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo del ricorso di F. ed il secondo motivo del ricorso di C., di analogo contenuto, sono infondati.

È anzitutto non corretto il presupposto da cui muove essenzialmente la doglianza sollevata, ovvero che l'elemento soggettivo del reato de quo non possa consistere in un atteggiamento di negligenza o trascuratezza. Va premesso che il costante orientamento di questa Corte si è posto, sin dalla pronuncia delle Sez. U., n. 7978 del 29/05/1992, P.M. in proc. Aramini ed altro, Rv. 191176, riferita alla previgente, omologa, disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), per giungere fino ad oggi, nel senso di ritenere che la violazione, da parte del titolare del permesso a costruire, del committente, del costruttore o del direttore dei lavori, dell'obbligo della esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva sia penalmente sanzionata a condizione che detto obbligo sia espressamente previsto dai regolamenti edilizi o dalla concessione (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini ed altri, Rv. 255836; Sez. 3, n. 46832 del 15/10/2009, Thabet ed altro, Rv. 245613; Sez. 3, n. 16037 del 07/04/2006, Bianco, Rv. 234330).

In particolare le Sezioni Unite, con la pronuncia menzionata appena sopra, hanno posto l'accento, nel contesto normativo in allora rappresentato dalla L. n. 47 del 1985, sull'art. 4 della stessa che, intitolato "vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione", prevedeva, all'ultimo comma, che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dessero immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco ove nei luoghi di realizzazione delle opere non fosse esibita la concessione ovvero non fosse stato apposto il prescritto cartello, "ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico- edilizia", da qui testualmente desumendo, in particolare, come anche la sola violazione dell'obbligo di apposizione del cartello fosse appunto considerata dal legislatore come ipotesi di presunta violazione urbanistico-edilizia e, come tale, di particolare rilevanza ai suindicati fini; aveva aggiunto, a riprova, come la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell'attività costruttiva presso il cantiere, consentisse una vigilanza rapida, precisa ed efficiente dell'attività rispondendo allo scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori fossero o meno stati autorizzati dall'autorità competente.

Di qui, dunque, la riconducibilità della condotta omissiva in questione all'interno dell'allora precetto della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) (e, oggi, dell'omologo precetto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a)) in relazione alla inosservanza delle norme di cui alla stessa legge.

Deriva dunque, da quanto sin qui ricordato, che tale condotta omissiva ben può essere sorretta dalla colpa generica, secondo, del resto, il generale dettato dell'art. 43 c.p., posto che l'inosservanza del precetto di esposizione del cartello nel quale la condotta si traduce appunto ben può avvenire a seguito anche solo di trascuratezza e di negligenza e non unicamente, come parrebbe sostenere la ricorrente, a seguito della precisa intenzione di non adempiere a quanto prescritto. Anche a non volere considerare che un tale assunto finirebbe, in realtà, per escludere la possibilità di realizzazione del reato a titolo di colpa e far ritenere invece penalmente configurabile unicamente un atteggiamento doloso, senza che la norma sia formulata (a differ

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
2171765 2190868
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a F.A. e rinvia al Tribunale di Lucca qua

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Il cartello di cantiere

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Edilizia e immobili
  • Costruzioni
  • Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Norme tecniche

Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia e immobili
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)

Cantieri e Covid-19, compiti del Coordinatore per la sicurezza

FONTI DI RIFERIMENTO (Il Protocollo condiviso MIT-Parti sociali; Contenuti del Protocollo; Normativa generale) - COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Azioni generali del CSE per prevenire l’infezione; Implementazione del rischio nella pianificazione della sicurezza; Conseguenze sul Cronoprogramma dei lavori; Conseguenze sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)) - ANALISI SISTEMATICA DEI COMPITI DEL CSE IN RELAZIONE AL COVID-19 (Avvertenza, come leggere la tabella; Aspetti applicativi del Protocollo condiviso; 0 - Aspetti preliminari; 1 - Informazione; 2 - Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri; 3 - Pulizia e sanificazione nel cantiere; 4 - Precauzioni igieniche personali; 5 - Dispositivi di protezione individuale; 6 - Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi); 7 - Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni); 8 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere; 9 - Sorveglianza sanitaria / Medico competente / RLS o RLST; 10 - Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti).
A cura di:
  • Massimo Pasqualin
  • Edilizia e immobili
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Beni culturali e paesaggio
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Titoli abilitativi

Interventi edilizi e vincolo paesaggistico

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Studio Groenlandia