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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 15/10/2015, n. 86/E
Risoluz. Ag. Entrate 15/10/2015, n. 86/E
Risoluz. Ag. Entrate 15/10/2015, n. 86/E
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[Premessa] |
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QUESITOALFA S.r.l. esercita, sin dalla data di costituzione, l’attività agricola (codice attività 01.29.00 – “coltivazione di altre colture permanenti”). Svolge, in particolare, “attività agricola di coltivazioni diverse (a rotazione frumento, mais, sorgo, ecc.)” su un terreno di propria proprietà e, essendo in possesso di tutti i requisiti formali previsti per le società agricole, ha opt |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteLa società istante, considerate le analogie con la fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale, ritiene di dover applica |
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Parere dell'agenzia delle entrateL’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 R (legge finanziaria 2007), stabilisce che “le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”. Si rammenta che il citato comma 1093 era stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, dall’articolo 1, comma 513, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 R, secondo cui “i commi 1093 e 1094 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014”. Tuttavia, il comma 513 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 36, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 R (entrata in vigore il 1° gennaio 2014), secondo cui “i commi 513 e 514 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Ne consegue, pertanto, che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, per effetto di tale ultima disposizione, possono di nuovo optare - a regime - per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, al comma 1, dispone che “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola”. Pertanto, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come società agricole se: a) la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”. b) l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, ovvero delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse. Tale requisito formale, come precisato nella circolare n. 50/E del 1° ottobre 2010, deve trovare un riscontro nell’attività in concreto svolta dalle società agricole. A proposito delle attività connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ne ha ampliato il novero, facendovi rientrare anche le attività di produzione e la cessione “di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo” effettuate da un imprenditore agricolo, considerando tali attività come “produttive di re |
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