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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/08/2015, n. 145
D. Leg.vo 18/08/2015, n. 145
D. Leg.vo 18/08/2015, n. 145
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata dalla legge 3 novembre 1994, n. 640; Vista la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC 1990) fatta a Londra il 30 novembre 1990, ratificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 464; Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, recepita con la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, recepita con la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; Vista la deci |
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Capo I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154 R, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e lim |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'attività; b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi, il provvedimento del Comitato di cui all'articolo 8, destinato all'operatore. Tale provvedimento attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti del presente decreto. L'accettazione non comporta il trasferimento al Comitato della responsabilità relativa ai grandi rischi; c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo stato dell'arte, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore; d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza; e) autorità preposta al rilascio delle licenze: l'autorità pubblica che è competente a rilasciare licenze ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; f) autorità competente: il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare istituito a norma del presente decreto e responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo; g) avvio delle operazioni: la fase in cui l'impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati; h) consultazione tripartita: un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l'autorità competente, gli operatori e rappresentanti dei lavoratori; i) contraente incaricato: qualsiasi entità alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per proprio conto; |
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Capo II - PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI LEGATI ALLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI |
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Art. 3 - Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi1. Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. |
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Art. 4 - Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze1. I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 R, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 2. Nel valutare la capacità tecnica, finanziaria ed economica di un sogg |
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Art. 5 - Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere i |
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Art. 6 - Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate1. Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono eserciti da operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento. 2. Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra che l'operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del presente decreto, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze. Quest'ultima valuta l'opportunità di revocare la licenza all'operatore ai sensi della normativa vigente e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. In caso di danni alla salute e all'ambiente, il Comitato di cui all'articolo 8 informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. 3. Fatto salvo quant |
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Art. 7 - Responsabilità per danno ambientale1. Fatto salvo l'ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione |
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Art. 8 - Designazione dell'autorità competente1. È istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. L'esperto è scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da: a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori; b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante; |
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Art. 9 - Funzionamento del Comitato1. Il Comitato: a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma del presente decreto; |
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Art. 10 - Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima1. Il Comitato può avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marit |
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Capo III - PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI |
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Art. 11 - Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti: a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6; b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6; c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, previsto nel programma lavori approvato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto in conformità con i requisiti di cui all'allegato I, parte I; |
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Art. 12 - Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione1. L'operatore redige una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed è aggiornata in caso di modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalità di cui al comma 7. |
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Art. 13 - Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione1. L'operatore, avvalendosi del contributo del contraente incaricato, redige una relazione grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 3 e 5, ed è aggiornata secondo le modalità di cui al comma 7. 2. I rappresentanti dei lavorato |
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Art. 14 - Piani interni di risposta alle emergenze1. L'operatore è tenuto a predisporre un piano interno di risposta alle emergenze, che deve essere presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g). Il piano è predisposto conformemente all'articolo 28, tenendo conto della valutazione |
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Art. 15 - Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni1. L'operatore che deve effettuare operazioni di pozzo predispone la comunicazione che deve essere presentata, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo, contiene informazioni dettagliate sul p |
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Art. 16 - Comunicazione di operazioni combinate1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera i), al Comitato nel termine da esso stabilito |
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Art. 17 - Verifica indipendente1. L'operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario, una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale descrizione è inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 5. 2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la r |
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Art. 18 - Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti1. Il Comitato: a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operaz |
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Capo IV - POLITICA DI PREVENZIONE |
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Art. 19 - Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori1. L'operatore redige un documento che definisce la propria politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attività in mare nel settore degli idrocarburi che deve essere presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione. Il documento contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8. 2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell'operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento. 3. Gli operatori presentano, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione: |
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Art. 20 - Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione1. Le società registrate in Italia che svolgono, direttamente o attraverso fil |
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Art. 21 - Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi1. Il Comitato verifica attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, e tramite ispezioni l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazio |
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Art. 22 - Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza1. Il Comitato istituisce meccanismi: |
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Capo V - TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI |
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Art. 23 - Condivisione delle informazioni1. Gli operatori forniscono al Comitato almeno le informazioni di cui all'allegato IX |
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Art. 24 - Trasparenza1. Il Comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'allegato |
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Art. 25 - Relazioni sulla sicurezza1. Il Comitato presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni d |
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Art. 26 - Indagini a seguito di un incidente grave1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, a |
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Capo VI - COOPERAZIONE |
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Art. 27 - Cooperazione tra Stati membri1. Il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consul |
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Capo VII - PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE |
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Art. 28 - Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze1. I piani interni di risposta alle emergenze predisposti dall'operatore in conformità dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono: a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qual |
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Art. 29 - Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze1. I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori. 2. I piani operativi di pro |
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Art. 30 - Risposta alle emergenze1. L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave |
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Capo VIII - EFFETTI TRANSFRONTALIERI |
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Art. 31 - Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi1. Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che si volgono nell'ambito della giurisdizione italiana può avere gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri, trasmette agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, a questi ultimi, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni e si adopera, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a pr |
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Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 32 - Sanzioni1. Chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture connesse senza essere designato come operatore dall'autorità competente per il rilascio delle licenze è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000. 2. L'operatore che inizia o, nel caso di modifica sostanziale, prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, nonché le operazioni di pozzo o le operazioni combinate per un periodo da uno a sei mesi. 3. L'operatore che non inoltra la comunicazione all'aut |
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Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati |
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Art. 35 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a |
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Art. 36 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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Allegato I - Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza delle operazioni a mare a norma dell'art. 111. INFORMAZIONI DA PRESENTARE RELATIVAMENTE AL PROGETTO O AL TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE La comunicazione del progetto e del trasferimento di un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1, rispettivamente lettere c) e l), contiene almeno le seguenti informazioni: 1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 2) descrizione delle fasi progettuali relative alle operazioni e ai sistemi di produzione, dal progetto preliminare al progetto esecutivo o alla scelta di un impianto esistente, le norme utilizzate e le soluzioni progettuali di base; 3) descrizione della soluzione progettuale selezionata in relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e la sua ubicazione, nonché le caratteristiche primarie di controllo del rischio; 4) dimostrazione del fatto che le soluzioni progettuali di base contribuiscono a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile; 5) descrizione dell'impianto e delle condizioni dell'area nell'ubicazione prevista; 6) descrizione delle eventuali limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti; 7) descrizione della tipologia delle operazioni da effettuarsi soggette a grandi rischi; 8) descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente secondo il quale devono essere aggiornate e mantenute idonee le misure previste per il controllo dei grandi rischi di incidente; 9) descrizione dei sistemi di verifica indipendente e elenco preliminare degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e relative performance richieste; 10) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un diverso processo produttivo, la prova della sua idoneità a tale processo produttivo; 11) nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione debba essere convertito ai fini dell'utilizzo come impianto di produzione, una relazione comprovante la sua idoneità a tale conversione. 2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 12 e presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni: 1) una descrizione del modo in cui si è tenuto conto del responso e delle osservazioni dell'UNMIG alla comunicazione di nuovo progetto; 2) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 3) nota di sintesi relativa a qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi; 4) descrizione dell'impianto e di eventuali connessioni con altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi; 5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio; 6) descrizione dei tipi di operazioni che presentano un potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento; 7) descrizione delle attrezzature e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un incidente grave in fase iniziale; 8) descrizione delle misure per proteggere le persone nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonché sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; 9) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto; 10) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente dell'operatore, inerenti all'impianto di produzione di cui al punto 9; 11) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione; 12) descrizione del sistema di verifica indipendente; 13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenzi |
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Allegato II - Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo da presentare a norma dell'art. 15, comma 5Le relazioni da presentare al Comitato a norma dell'art. 15, comma 5, contengono almeno i seguenti dati: 1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo; |
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Allegato III - Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare conformemente agli articoli 8 e 91. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMITATO 1) Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui allo stesso articolo, come minimo, definisce quanto segue: a) le modalità organizzative che consentono di assolvere in modo efficace a tutti i compiti assegnati al Comitato, incluse le modalità per disciplinare in modo corretto ed efficiente la sicurezza e la protezione ambientale; b) nell'ambito di una dichiarazione strategica, gli obiettivi di supervisione e di attuazione della normativa e gli obblighi imposti al Comitato affinché consegua la trasparenza, la coerenza, la proporzionalità e l'obiettività nella sua regolamentazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 2) Le modalità di cui al punto 1 sono attuate con misure quali: a) sufficienti competenze specialistiche disponibili, internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i modi, che consentono al Comitato di procedere a controlli e indagini sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni; b) attività essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie nonché spese di viaggio e diarie del personale del Comitato per l'esercizio dei suoi compiti e per facilitare la collaborazione tra le autorità competenti a norma dell'art. 27; |
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Allegato IV - Disposizioni per gli operatori e i proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'art. 191) Il Comitato provvede affinché gli operatori e i proprietari: a) prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrità dell'ambiente; b) adottino misure atte a garantir |
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Allegato V - Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente di cui all'art. 17, comma 31) Il Comitato provvede affinché l'operatore, con l'eventuale contributo del proprietario, assicuri il pieno soddisfacimento dei seguenti requisiti per quanto riguarda l'indipendenza del verificatore dall'operatore e dal proprietario: a) le mansioni non comportino al verificatore indipendente di considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente di un impianto o di un pozzo o di un progetto di pozzo nel |
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Allegato VI - Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare a norma dell'art. 19, comma 7Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle priorità per lo sviluppo di norme e linee guida riguardano la concreta attuazione della prevenzione degli incidenti gravi e la limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono: 1) il miglioramento dell'integrit&a |
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Allegato VII - Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'art. 29I piani esterni di risposta alle emergenze predisposti a norma dell'art. 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo: 1) nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna |
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Allegato VIII - Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'art. 291) Le autorità responsabili del coordinamento della risposta alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi: a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprietà, l'ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito dell'incidente grave e la modalità di utilizzo presso lo stesso; b) una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure sono mantenute in condizioni di operabili |
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Allegato IX - Condivisione di informazioni e trasparenza1) Il formato comune per la comunicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di confrontare le informazioni provenienti dalle autorità competenti e di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il caso con il contributo dei proprietari. 2) Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari devono condividere riguardano tra l'altro: a) l'emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate; |
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