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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 12/08/2015, n. 29
L. R. Basilicata 12/08/2015, n. 29
L. R. Basilicata 12/08/2015, n. 29
L. R. Basilicata 12/08/2015, n. 29
- L.R. 04/03/2016, n. 5
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 45, comma 2, della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui |
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Art. 2 - Destinatari1. Le norme della presente legge si applicano: a) alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, siano iscritte ne |
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Art. 3 - Associazioni di categoria1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell&rsqu |
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Art. 4 - Decentramento1. La Regione, con il concorso degli enti locali, della Camera di Commercio, Industri |
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TITOLO II - FUNZIONI DELLA REGIONE, DEGLI ENTI LOCALI E DELLA CAMERA DI COMMERCIO |
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Art. 5 - Funzioni e compiti della Regione1. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dalla presente legge ai Comuni o a |
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Art. 6 - Funzioni dei Comuni1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 18 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 R |
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Art. 7 - Funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura1. Sono delegate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competent |
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Art. 8 - Modalità di esercizio delle funzioni1. Gli enti di cui ai precedenti articoli esercitano le funzioni loro attribuite o delegate nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale. |
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TITOLO III - COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DELLA BASILICATA |
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Art. 9 - Commissione regionale per l’Artigianato della Basilicata (CRAB)1. La Commissione regionale per l’Artigianato ha sede presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca ed è composta da: a) dirigente dell’Ufficio competente in materia; |
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Art. 10 - Compiti della Commissione Regionale per l’Artigianato1. La Commissione svolge le seguenti funzioni: a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane; b) effettua l’istruttoria delle istanze per l’attribuzione della qualifica di “maestro artigiano&r |
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TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE IMPRESE ARTIGIANE |
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Art. 11 - Imprenditore artigiano1. È “imprenditore artigiano” chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli one |
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Art. 12 - Impresa artigiana1. È “artigiana” l’impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all’esercizio dell’impresa artigiana. 2. È “artigiana” l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui |
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Art. 13 - Limiti dimensionali1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l’impresa che non lavora in serie: 1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: |
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Art. 14 - Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane son |
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Art. 15 - Albo delle imprese artigiane1. È istituito, presso la Camera di Commercio territorialmente competente, l’Albo delle imprese artigiane. 2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non iscritta nell’Albo delle imprese artigiane. 3. Nessun prodotto o servi |
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Art. 16 - Procedimento d’iscrizione1. Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell’impresa presenta, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, alla Camera di Commercio nel cui territorio e ubicata la sede operativa principale dell’impresa; una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del D.L. 31 gennai |
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Art. 17 - Attività istruttoria dei Comuni1. Nel caso in cui la Camera di Commercio disponga, avvalendosi dell’attivit&ag |
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Art. 18 - Iscrizione d’ufficio1. La Camera di Commercio procede all’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l’iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta comunicazione. |
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Art. 19 - Modificazioni e cancellazioni1. I titolari di Imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nel registro delle imprese, sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio, per il tramite di comunicazione unica, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispe |
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Art. 20 - Ricorsi1. Contro i provvedimenti della Camera di Commercio in materia d’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale |
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Art. 21 - Sanzioni amministrative1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di chi non osserva le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani nonché il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità. 2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di denaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all’opera svolta dal sanzionando per l’eliminazione o l’a |
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Art. 22 - Applicazione e riscossione delle sanzioni1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l’accertamento, la contestazione e la notificazione della violazione, l’applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo 21, ivi compresa l&rsqu |
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TITOLO I - STRUMENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO |
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Art. 23 - Strumenti a sostegno e sviluppo dell’artigianato1. La Regione Basilicata, con la presente legge intende sostenere: |
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PARTE SECONDA - INTERVENTI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL’ARTIGIANATO, PER IL TRASFERIMENTO E LA CREAZIONE D’IMPRESA, INTERVENTI DIRETTI A INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL’ARTIGIANATO DELLA BASILICATA |
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TITOLO I - INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE E CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO |
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Art. 24 - Contributi regionali1. Allo scopo di promuovere l’occupazione dei giovani, la Giunta regionale pu&o |
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Art. 25 - Corsi di formazione1. Nell’ambito della sua attività a sostegno della formazione nell’artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per |
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TITOLO II - AIUTI AL TRASFERIMENTO D’IMPRESA E ALLA “CREAZIONE DI IMPRESA” O “START-UP” E INTERVENTI DIRETTI |
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Art. 26 - Interventi prioritari1. La Regione promuove; a) iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un’impresa artigiana da un titolare a un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali; |
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TITOLO III - INIZIATIVE PER FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROGETTI E DEI SERVIZI DELL’ARTIGIANATO |
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Art. 27 - Iniziative promozionali1. La Regione promuove, coordina, organizza, favorisce, realizza e partecipa a manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione |
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Art. 28 - Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti pubblici, ai consorzi e alle società consortili costituiti ai sensi della presente legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato della Basilicata anche oltre l’ambito regionale. 2. I progetti di cui sopra possono avere |
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TITOLO IV - PROMOZIONE DI INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE |
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Art. 291. La Regione promuove interventi finalizzati all’innovazione nelle imprese artigiane attraverso: a) l’innovazione |
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PARTE TERZA - INTERVENTI ECONOMICI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE |
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TITOLO I - INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE E PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELL’OCCUPAZIONE |
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Art. 30 - Fondi di garanzia e accesso al credito1. La Regione promuove, lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in particolare se collegate a processi di innovazione. 2. A tal fine la Regione può: |
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Art. 31 - Vincolo per i beneficiari dei finanziamenti1. La concessione dei finanziamenti alle botteghe d’arte e degli antichi mestieri ai negozi e ai locali a rilevanza s |
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Art. 32 - Contributi alle Associazioni di categoria artigiane1. La Giunta regionale può riconoscere alle Associazioni di categoria artigiane specific |
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Art. 33 - Comitato tecnico regionale Artigiancassa1. Per gli interventi agevolativi di contributo in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi della L. 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie la Regione si avvale del Comitato tecnico regionale Artigiancassa di cui all |
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PARTE QUARTA - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA |
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TITOLO I - ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE |
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Art. 34 - Finalità1. La Regione tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, elle tecniche di lavorazione ed ai luoghi di origine. 2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al precedente c |
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Art. 35 - Consorzi di tutela1. La Regione: si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato artistico, tipico tradizionale,. della panificazione tipica e dell’abbigliamento su misura; dei Consorzi di tutela promossi degli enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane allo scopo di garantire l’origine e la qualità delle produzioni. 2. I Con |
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Art. 36 - Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e disciplinari d’uso1. I disciplinari delle produzioni dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della produzione tipica e dell’abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati all’origine e alle caratteristiche storicogeografiche. I dis |
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Art. 37 - Attribuzione del contrassegno di origine e di qualità, guida dei locali, negozi, botteghe d’arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie1. I locali, i negozi. le botteghe d’arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie, nei quali sono svolte le attività che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, iscritte negli elench |
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Art. 38 - Censimento delle attività storiche, locali, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica |
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Art. 39 - Maestro artigiano1. Al titolare di impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica e dell’abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa, purché partecipi personalmente all’attività, è attribuita, su richiesta dell’interessato, la qualifica di maestro artigiano con determinazione del dir |
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Art. 40 - Bottega scuola1. Le imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano ai sensi dell’art. 39, sono denomin |
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Art. 41 - Sanzioni1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega scuola, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5 |
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Art. 42 - Disciplinare1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare compet |
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PARTE QUINTA - NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 43 - Abrogazioni1. Sono abrogate la: |
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Art. 44 - Disposizioni in materia di aiuti di stato1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in conformità all |
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Art. 45 - Disposizioni transitorie e finali1. Le Commissioni regionali e provinciali per l’artigianato di cui alla L.R. n. 22/2005 sono soppresse |
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Art. 46 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dal compimento delle attività connesse all’esercizio dell |
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Art. 47 - Pubblicazione ed entrata in vigore1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del |
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