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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Beni e Att. Culturali 07/05/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d’imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relaz |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare: |
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Art. 2. - Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d’imposta1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 R, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 R: a) per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali; b) per “interventi di ristrutturazione edilizia” si intendono: 1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia: 1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici; 1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazi |
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Art. 3. - Agevolazione concedibile1. Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come individuati nell&rsquo |
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Art. 4. - Spese eleggibili al credito d’imposta1. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4: a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per: 1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti; 2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma; 3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma; 4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico; 5) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori; |
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Art. 5. - Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche. 2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato: |
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Art. 6. - Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli |
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Art. 7. - Cause di revoca del credito d’imposta1. Il credito d’imposta è revocato: a) nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti so |
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Art. 8. - Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del de |
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Allegato - Elenco A (art. 5, comma 3)Documentazione amministrativa e tecnica da allegare all’istanza di credito d’imposta |
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