L. 28/12/2005, n. 263 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 28/12/2005, n. 263

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.
In vigore dal 29/12/2005.
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 23/02/2006, n. 51)
- L. 24/02/2006, n. 52
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Art. 1

1. All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185";

2) il sesto comma è sostituito dai seguenti:

"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma";

3) al settimo comma, le parole: "di cui al sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo comma";

b) all'articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "dal sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal settimo comma";

2) il secondo comma è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:

"c-quater) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente: "Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116";

c-quinquies) all'articolo 187, quarto comma, le parole: "di cui all'articolo 184" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 183, ottavo comma"".

3. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

"2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia";

2) al numero 3) del secondo comma, le parole: "o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute" sono soppresse;

3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma";

b) al numero 5), all'articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in mancanza" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto";

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore

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Art. 2

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";

b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";

c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";

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Art. 3.

1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 4.

1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla p

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Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succe

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Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazz

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