In riferimento ai punti 65 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq) e 69 (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi) del D.P.R. 151/2011, ove si introduce il concetto di "manifestazioni temporanee", escludendole dal campo di applicazione dei punti medesimi, si fa presente che tali possono considerarsi quelle "caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita".