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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/03/2000, n. 74
D. Leg.vo 10/03/2000, n. 74
D. Leg.vo 10/03/2000, n. 74
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 14/06/2024, n. 87
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- D. Leg.vo 04/10/2022, n. 156
- Sent. Corte Cost. 14/07/2022, n. 175
- D. Leg.vo 14/07/2020, n. 75
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- L. 30/12/2004, n. 311
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TITOLO I - DEFINIZIONI |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo: a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta; N8 c) per "dichiarazioni" si intendono anche l |
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TITOLO II - DELITTI |
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Capo I - Delitti in materia di dichiarazione |
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Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al |
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Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni s |
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Art. 4. - Dichiarazione infedele1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: |
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Art. 5. - Omessa dichiarazione1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiu |
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Art. 7. - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio |
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Capo II - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte |
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Art. 8. - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiu |
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Art. 9. - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti1. In deroga all'articolo 110 del codice penal |
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Art. 10. - Occultamento o distruzione di documenti contabili1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da |
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Art. 10-bis. - Omesso versamento di ritenute certificate |
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Art. 10-ter. - Omesso versamento di IVA |
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Art. 10-quater. - Indebita compensazione |
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Art. 11. - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 12. - Pene accessorie1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare |
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Art. 12-ter (Casi particolari di confisca) |
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Art. 13. - (Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario)1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché |
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Art. 13-bis - Circostanze del reato1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante |
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Art. 14. - Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una |
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Art. 16. - Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive |
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Art. 18-bis - Custodia giudiziale dei beni sequestrati |
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TITOLO IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI |
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Art. 19. - Principio di specialità1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amminist |
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Art. 20. - Rapporti tra procedimento penale e processo tributario1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedime |
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Art. 21. - Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. N55 2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, sa |
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Art. 21-bis. - Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il f |
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Art. 21-ter. - Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI |
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Art. 22. - Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari1. Con decreto del Ministero delle finanze emanato entro sessanta giorni dalla data di entra |
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Art. 24. - Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 181. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, |
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Art. 25. - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249; c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; d) il titolo I del decreto |
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