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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 06/09/2012, n. 34147
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Amministratore di condominio - Responsabilità ex art. 40, comma secondo, cod. pen. - Fattispecie.
L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl Tribunale di Firenze, con sentenza 19 ottobre 2010, in accoglimento degli motivi d'appello proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello e dalla parte civile, in riforma della sentenza emessa il 17 marzo 2009 dal Giudice di Pace di Firenze, dichiarava T.S. responsabile del delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 2, perché, in qualità di amministratore del condominio di via (OMISSIS), avendo omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell'avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue condominiali posto sul marciapiedi che da accesso alla farmacia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale, consentiva o comunque non impediva che D.J., nell'accedere alla farmacia, il (OMISSIS), vi inciampasse sì da procurarsi lesioni personali gravi (frattura omerale) giudicate guaribili in tempo superiore ai quaranta giorni. Seguiva, per l'effetto, la condanna dell'imputato alla pena della multa ritenuta di giustizia oltreché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita quale erede di D.J., liquidati in complessivi Euro 5.000,00, restando |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl primo motivo di ricorso è fondato. Come già statuito da questa stessa Sezione con la sentenza n.47995 del 2009 (il cui decisum il Collegio condivide e fa proprio), l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunziata dal Giudice di pace è inammissibile, essendo previsto, quale unico mezzo di impugnazione, il ricorso per cassazione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36. I pretesi dubbi di incostituzionalità di detta disposizione limitativa della facoltà di proporre appello sono stati in radice esclusi dal Giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione (cfr. ord. n. 298 del 2008; n. 42 del 2009). E' peraltro, nel caso concreto, in configurabile la qualificazione dell'impugnazione della Pubblica Accusa come ricorso per cassazione onde potersi far luogo alla conversione in appello ex art. 580 c.p.p., a seguito dell'appello proposto dalla parte civile. Di tanto non v'è in atti il minimo accenno e peraltro, con il proposto gravame, si deducono questioni di mero fatto. Ne discende quindi che la sentenza impugnata deve esser annullata, limitatamente agli effetti penali. Quanto al secondo ordine di doglianze dedotte, il ricorso dell'imputato va giudicato invece infondato. Come sostenuto dalla parte civile nella memoria depositata in vista dell'od |
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P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali; rigetta nel resto e con |
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