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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 29/09/2011, n. 19893
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - Distacco dall'impianto centralizzato - Legittimità - Condizioni e conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Sussistenza - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, poiché tra le spese indicate dall'art. 1104 cod. civ., soltanto quelle per la conservazione
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOV.R. con atto di citazione notificato in data 11.1.89 evocava in giudizio avanti ai tribunale di Udine il Condominio via (OMISSIS), e, premesso di essere proprietario di un appartamento sito al sesto piano del predetto condominio, deduceva che a causa del cattivo funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale, era stato costretto a dotare la propria unità immobiliare di un autonomo impianto termico, in tal modo distaccandosi dal relativo servizio comune. Chiedeva pertanto che fosse accertata l'insussistenza di un proprio obbligo di concorrere alle spese di funzionamento dell'impianto centralizzato. |
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MOTIVI DELLA DECISIONEOsserva il Collegio che il ricorrente in data 16.2.11 ha chiesto il rinvio dell'odierna udienza in relazione all'imminente approvazione del disegno di legge "recante modifiche alla disciplina del condominio degli edifici" approvato dal Senato della Repubblica in data 26.1.2001e trasmesso alla Camera in data 26.1.11 per la successiva approvazione. Tale progetto prevede la riforma dell'art. 1118 c.c. nel senso di consentire al condomino di rinunciare, a certe condizioni, all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento. L'istanza non può essere accolta; invero, l'eventuale modifica dell'indicata norma non potrebbe avere rilievo nella presente causa, poiché la legge, secondo i principi generali, non può che disporre che per l'avvenire, mancando peraltro nel menzionato disegno di legge una specifica disposizione che riguardi i rapporti pregressi. Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo l'esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1369 e 1371 c.c. anche in relazione agli artt. 1102 e 1118 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la corte d'Appello, ha erroneamente negato fondamento alla interpretazione da lui proposta dell'art. 21 del regolamento condominiale, che così recita: "Spese per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di riscaldamento. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale ricostruzione dell'impianto di riscaldamento, nonché quelle relative al funzionamento dello stesso, vanno ripartite fra i condomini proprietari delle unità alle quali servono, per una metà in rapporto alla cubatura dei locati e per l'altra met& |
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P.Q.M.accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, a |
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