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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 16/01/2007, n. 851
Edilizia e immobili - Condominio - Decoro architettonico - Nozione - Tutela nei confronti delle innovazioni non autorizzate - Maggiore o minore visibilità delle stesse - Presenza di modifiche precedenti - Rilevanza - Esclusione.In tema di condominio negli edifici, per " decoro architettonico " deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabi |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione del 25/1/1991 Franca Guidi, proprietaria dell'appartamento interno 9 dell'immobile sito in Roma, Via Chiana 1, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la S.p.a. RAL Leasing chiedendone la condanna alla rimessione in pristino dell'appartamento interno 1 del suddetto stabile, al tempo di proprietà della convenuta, in quanto oggetto di illegittime trasformazioni che avevano comportato tra l'altro l'indebita manomissione di significative porzioni condominiali e la destinazione dei locali ad attività vietate dal regolamento di condominio. Costituendosi in giudizio la convenuta contestava la domanda attrice e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Campigli Nicola, proprio dante causa, e della S.r.l. SE.RO.CE cui l'interno 1 era stato concesso in locazione finanziaria. Autorizzata nei confronti di ent |
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MOTIVI DELLA DECISIONEPreso atto della avvenuta riunione dei ricorsi all'udienza di discussione in quanto proposti contro la medesima sentenza, occorre anzitutto esaminare il ricorso incidentale, pur avendolo la Guidi proposto come condizionato all'accoglimento del ricorso principale: invero qualora la parte interamente vittoriosa nel merito abbia proposto un ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, questa Corte deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, considerato che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita nel merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza, e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (Cass. S.U. 23/5/2001 n. 212). Ciò premesso, si rileva che con l'unico motivo proposto la Guidi, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 111 c.p.c., e art. 334 c.p.c., comma 2, censura la sentenza impugnata perché, con riferimento all'eccezione sollevata in grado di appello dall'esponente di inammissibilità dell'impugnazione della SE.RO.CE per difetto di legittimazione attiva (e conseguentemente di inammissibilità dell'appello del Valdroni quale mero interventore adesivo dipendente e della impugnazione incidentale della RAL Leasing in quanto tardiva), si è limitata ad osservare che sulla base della documentazione in atti era stato provato l'intervenuto trasferimento della proprietà dell'appartamento interno 1 e che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la sentenza pronunciata contro la RAL Leasing spiegava i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, che era quindi legittimato a proporre impugnazione; la ricorrente incidentale assume che il giudice di appello non ha colto il senso della eccezione formulata dalla esponente, attinente al rilievo che la SE.RO.CE. nel suo atto di appello non aveva fatto alcun riferimento al mutamento verificatosi nella sua posizione sostanziale a seguito dell'avvenuto acquisto con l'atto a rogito Giuliani del 29/4/1997 dell'unità immobiliare in questione e che quindi non aveva inteso avvalersi delle facoltà attribuitele dall'art. 111 c.p.c.. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha ritenuto l'ammissibilità della impugnazione proposta dalla SE.RO.CE. avendo accertato sulla base della documentazione in atti che quest'ultima società, che già utilizzava l'appartamento di cui all'interno 1 del condominio di Via Chiana 1 in Roma per effetto di contratto di locazione finanziario stipulato con la RAL Leasing, lo aveva poi acquistato per atto notaio Giuliani del 29/4/1997; conseguentemente ha ritenuto che tale circostanza aveva determinato i suoi effetti anche sul piano processuale in quanto, a seguito del trasferimento per atti tra vivi nel diritto controverso, la sentenza di primo grado aveva dispiegato i suoi effetti nei confronti della SE.RO.CE. quale successore a titolo particolare con conseguente legitti |
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P.Q.M.La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudi |
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