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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 12/01/2011, n. 587
Edilizia e immobili - Condominio - Parti comini dell'edificio - Balconi aggettanti - Terrazze, lastrici solari, logge in genere.In tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna f |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 26-2-2001 Mario Saccoccia e Lidia Virgili, premesso di essere proprietari del secondo piano di un edificio residenziale sito in Porto San Giorgio, via Tiziano Vecellio 20 A e 20 B, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver affermato che la soletta del balcone aggettante, di pertinenza dell’appartamento degli esponenti, è di proprietà comune. Essi sostengono che invero secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza i balconi aggettanti (e quindi anche il piano di calpestio degli stessi) appartengono in via esclusiva al proprietario dell’unità immobiliare cui afferiscono perché sono al servizio soltanto di detta unità, di cui costituiscono il prolungamento, ed aggiungono che l’eventuale ulteriore utilità che il bene di proprietà esclusiva di un condomino possa comportare all’appartamento sottostante non può condurre alla conclusione che esso divenga oggetto di comproprietà con altro condomino. I ricorrenti rilevano altresì che il Tribunale di Fermo con motivazione illogica ed in parte apparente ha tratto il convincimento in ordine ad una duplice funzione della soletta del balcone per cui è causa (ovvero di appoggio e di calpestio per il balcone cui inerisce e di copertura del balcone sottostante) sul mero fatto oggettivo dell’esistenza del balcone stesso, circostanza di per sé irrilevante, considerato che la soletta era stata realizzata per rendere possibile la costruzione e la realizzazione del balcone. Il Saccoccia e la Virgili inoltre assumono che il giudice di appello, invece di accertare l’esistenza di caratteristiche particolari dell’edificio idonee ad attribuire alla soletta in questione anche la funzione di copertura del balcone sottostant |
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P.Q.M.LA CORTE |
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