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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 02/04/2015, n. 53
D. Min. Economia e Fin. 02/04/2015, n. 53
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- D. Leg.vo 30/07/2024, n. 116
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
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Premessa
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare: l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento; l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllat |
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Art. 1 - Definizioni1. Nel presente regolamento si intende per: a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.; |
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Titolo I - CONTENUTO DELL'ATTIVITÀ ED ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO |
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Art. 2 - Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) N2 acquisto di crediti a titolo oneroso; |
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Art. 3 - Esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti1. L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità. 2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico: a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanzia |
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Titolo II - CONFIDI |
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Art. 4 - Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo. |
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Art. 5 - Definizione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto. 2. Per servizi connessi si intendo |
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Titolo III - INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI |
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Art. 6 - Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b. 2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall' |
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Titolo IV - SOCIETÀ CESSIONARIE PER LA GARANZIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE |
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Art. 7 - Disciplina delle società cessionarie1. Le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. P |
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Titolo V - DISPOSIZIONI APPLICATIVE |
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Art. 8 - Soggetti già sottoposti ad altre forme di controllo1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti del |
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Art. 9 - Soggetti che hanno cessato l'attività1. I soggetti, già iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 s |
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