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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. LL.PP. 03/10/1978
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[Premessa]Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno Vista la legg |
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Art. 1.Sono approvati i “Criteri generali per la verifica di sicure |
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Art. 2.Ai sensi dell'art. 32 della ripetuta legge 2 febbraio 1971, n. 64, |
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Art. 3.Il servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici pro |
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CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E NORME TECNICHE PER I CARICHI ED I SOVRACCARICHI1. CAMPO DI APPLICAZIONE. Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche. 2. CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI. 2.1. Scopo delle verifiche di scurezza. Scopo delle verifiche è di garantire che l'opera sia in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua conservazione nel tempo. Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel suo insieme ed a ciascuno dei suoi elementi costitutivi; esse devono essere soddisfatte sia durante l'esercizio sia nelle diverse fasi di costruzione, trasporto e messa in opera. 2.2. Metodi di verifica. I metodi di verifica ammessi dalle presenti norme sono: a) il metodo convenzionalmente denominato “metodo delle tensioni ammissibili”. b) il “metodo semi-probabilistico agli stati limite”. Oltre ai metodi a) e b) sono consentiti altri metodi di verifica scientificamente comprovati purché venga conseguita una sicurezza non inferiore a quella ottenuta con l'applicazione dei sopraddetti metodi. 2.3. Livelli di sicurezza. Con riferimento ed entrambi i metodi di verifica di cui alle lettere a) e b) del punto 2.2., i coefficienti applicativi, intesi a conseguire il livello necessario di sicurezza, saranno definiti dalle singole normative in funzione dei materiali, delle tipologie strutturali, della destinazione e della durata prevista dell'opera. 2.4. Combinazioni di carico. Le combinazioni di carico da assumere per le verifiche, saranno definite delle singole normative in funzione del tipo, delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera. 3.AZIONI SULLE COSTRUZIONI. 3.1. Generalità. Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere: carichi permanenti, sovraccarichi, variazioni termiche, ritiro, fenomeni viscosi, cedimenti di vincoli, azioni dinamiche e sismiche. Nel seguito sono indicati i dati di peso di elementi costruttivi per la determinazione dei carichi permanenti e sono date prescrizioni relativamente a carichi di esercizio, neve e vento, per la determinazione dei sovraccarichi, nonché relativamente a variazioni di temperatura. Nella verifica con il metodo delle tensioni ammissibili (lettera a) del punto 2.2.) si assumono direttamente i lavori dei carichi indicati nel seguito. Nella verifica con il metodo semi-probabilistico agli stati limiti (lettera b) del punto 2.2.) gli stessi valori potranno considerarsi quasi valori caratteristici. Per ogni altra azione si dovrà fare riferimento alle apposite regolamentazioni in vigore. 3.2. Pesi di elementi costruttivi. In mancanza di conoscenza diretta, i pesi degli elementi costruttivi da assumere per la determinazione dei carichi permanenti dovranno essere conformi ai dati indicati nel prospetto seguente 3.2.I. PROSPETTO 3.2.I.
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