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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 06/10/2006, n. 33657
1. Edilizia e urbanistica - Preesistente edificio abusivo - Realizzazione di nuova opera - Qualificabilità quale pertinenza - Esclusione. 2. Edilizia e urbanistica - Costruzione edilizia - Ampliamento di fabbricato preesistente - Pertinenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.1. In tema di costruzioni edilizie, il regime autorizzatorio previsto per le pertinenze non è applicabile all'opera pertinenziale che acceda ad un manufatto principale abusivo, atteso che il b |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 10.1.2006 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza 25.11.2002 del Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, che aveva affermato la penale responsabilità di Rossi Anna Maria in ordine ai reati di cui: - alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere realizzato in assenza della prescritta concessione edilizia, in aderenza ad un fabbricato preesistente, una tettoia con struttura lign |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate. 1. La doglianza riferita alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio abusivo è manifestamente infondata. Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno escluso che le opere realizzate costituiscano "pertinenze", sottratte in quanto tali al regime concessone (oggi del permesso di costruire). La nozione di "pertinenza urbanistica" (vedi Cass., Sez. 3^: 5.11.2002, ric. Cipolla, 27.11.1997, ric. Spanò; 24.10.1997, ric. Mirabile; 30.6.1995, ric. Iocca) ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. L'opera pertinenziale, inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché non può |
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P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna |
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