Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Nel vigore della L. n. 47 del 1985, art. 26 e della L. n. 493 del 1993, art. 4, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60, la giurisprudenza di questa Corte Suprema si è orientata nel senso che - per la realizzazione di soppalchi interni a costruzioni preesistenti - non occorresse la concessione ne' l'autorizzazione edilizia. Si riteneva, quindi, sufficiente il procedimento di D.I.A., la cui mancanza era sanzionata solo in via amministrativa (vedi Cass., Sez. 3^: 3.6.1994, n. 6573, Vicini; 28.3.1990, n. 4323, De Pan).
Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), detto indirizzo è stato confermato da questa 3^ Sezione con la sentenza 10.11.2005, n. 40829, ric. P.M. in proc. D'Amato ed altro, ove si è argomentato che "La realizzazione di opere interne anche in base al testo unico deve ritenersi consentita, come avveniva nella legislazione previgente, previa mera denunzia di inizio dell'attività a condizione che non integri veri e propri interventi di ristrutturazione comportanti modifiche della sagoma o della destinazione d'uso (cfr. Cass. 3577 del 2001) e ciò perché in base all'attuale disciplina sono assentibili con la denuncia d'inizio lavori cosiddetta semplice, ossia quella prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, commi 1 e 2 (...) tutti quegli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire e per quello in questione tale permesso, alle condizioni sopra indicate, non è richiesto giacché, anche se è aumentata la superficie in concreto utilizzabile, non sono stati modificati voltane e sagoma".
2. La sentenza il 40829/2005 riguardava una vicenda in cui erano stati realizzati due soppalchi all'interno di una preesistente unità immobiliare: adibiti l'uno ad uso studio e l'altro a cameretta per i bambini.
L'orientamento giurisprudenziale in essa enunciato non è, però, condiviso da questo Collegio alla stregua dei seguenti rilievi:
2.1 Le cd. "opere interne", nella normativa edilizia, sono state soggette - come già si è accennato - ad un regime autonomo semplificato secondo le previsioni sia della L. n. 47 del 1985 (art. 26 modificato dalla L. n. 298 del 1985) sia della L. n. 662 del 1996 (art. 2, comma 60).