Sent. C. Cass. pen. 26/02/2007, n. 7962 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 26/02/2007, n. 7962

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REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Elemento oggettivo - Collegamento con mestiere rumoroso - Necessità - Esclusione.

Il reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., si realizza quando si sia verificato un disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, indipendentemente dal fatto che i lamentati

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.2.2006 il giudice monocratico del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, ha dichiarato Valentini Lorenzo, nella sua qualità di responsabile della ditta "Valentini Giovanni e figli", colpevole del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere disturbato il riposo dei vicini mediante la accensione degli impianti di condizionamento, sulla base delle denunce del 7 gennaio e del 22 gennaio 2002 e lo ha condannato alla pena di Euro 300,00 di ammenda oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite De Pinto Giuseppe e Mancini Antonietta. Il Tribunale ha ritenuto che fosse rimasto provato un potenziale disturbo alla quiete privata, da ricomprendere nel concetto di ordine pubblico e quindi gli estremi della condotta prevista dall'art. 659 c.p., comma 1, contestata all'imputato, alla stregua: delle dichiarazioni dei denuncianti De Pinto Giuseppe e Mancini Antonietta, che avevano affermato di essere stati disturbati per anni dai rumori intollerabili provenienti dalle sei della mattina alle otto circa della sera dal laboratorio di sartoria della ditta Valentini, venendo in particolare svegliati il 7.1.2002, giorno in cui si erano

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Con il primo motivo il ricorrente si duole della indeterminatezza della contestazione contenuta nel capo di imputazione con riguardo alla data commissi delicti, posto che nel capo di imputazione si fa riferimento soltanto alle date di due denunce. Risulta però dalla sentenza impugnata che l'imputato è stato esaminato in dibattimento e che ha risposto su tutte le specifiche contestazioni, per cui non è vero che non vi si stata la contestazione, essendo comunque sufficiente, al fine della individuazione del tempo commissi delicti, anche soltanto quella contenuta nel capo di imputazione che riguardava le due denunce scritte presentate dal De Pinto. In ogni caso, al fine di stabilire la determinatezza della imputazione, occorre pacificamente avere riguardo alla contestazione in senso "sostanziale", il che porta ad escludere qualsiasi nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti in relazione ai quali è stato interrogato (v. per tutte Cass. sez. 5^ n. 3407/2004 ), come nel caso in esame in cui è stato esaminato e si è difeso su tutti gli addebiti, anche successivi alle date delle denunce, come risulta pure dagli specifici motivi di ricorso per cassazione che richiamano pure fatti diversi e successivi a quelli contenuti nelle due denunce scritte. E con riguardo, poi, alla impossibilità che il disturbo alle persone potesse essere collocato nel gennaio

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al versam

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