1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla società CEPA nei confronti della Regione Puglia e del comune di Cerignola avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico ed ha condannato entrambe le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di Cerignola sostenendo che non sussiste alcun obbligo a suo carico nel procedimento in esame, atteso che l’art. 12 D. L.vo n. 387/2003 prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da energie rinnovabili, …, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione…. A tal fine la conferenza di servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda”.
Per cui, titolare del procedimento per l’autorizzazione unica è solo la Regione ed il Comune di Cerignola non ha alcuna competenza al riguardo.
Ne discende che il Comune non doveva essere coinvolto dal TAR nel procedimento per il riscontro dell’istanza avanzata dalla società ricorrente e neppure condannato alle spese di giudizio.
Ha fatto presente inoltre che sulla base della normativa vigente nella regione Puglia (regolamento m.16 del 4.10.2006 applicabile agli impianti eolici con potenza superiore ai 60 KW, come nel caso in esame) la domanda della società ricorrente non poteva essere co