1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento n. 1743 del 30 luglio 2003, con cui il Comune di Silvano Pietra ha respinto l’istanza di accertamento di conformità, formulata dall’odierno appellante ai sensi dell’art. 13 della legge n 47 del 1985 (trasfuso nell’art. 36 del testo unico n 380 del 2001).
Col gravame in esame, dopo aver ricostruito le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, l’appellante ha censurato la sentenza n. 1352 del 2006 del TAR per la Lombardia, che ha respinto le sue censure formulate in primo grado.
2. Col secondo motivo (da esaminare con priorità per il suo carattere logico preliminare), l’appellante ha lamentato la violazione dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, nonché vari profili di eccesso di potere e violazione dell’art. 97 della Costituzione, poiché sarebbero suscettibili di sanatoria tutte le opere conformi alla disciplina urbanistica vigente alla data di emanazione dell’atto di sanatoria.
Ad avviso dell’appellante, l’art. 13 dovrebbe essere interpretato nel senso che - per la cd sanatoria giurisprudenziale - è sufficiente la conformità delle opere con lo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione del provvedimento di sanatoria, anche perché non sarebbe conforme ai principi di ragionevolezza e del buon andamento dell’azione amministrativa una normativa che disconosca i poteri di pianificazione del consiglio comunale e preveda la demolizione di manufatti conformi al medesimo strumento urbanistico.
3. La censura così sintetizzata va respinta.
Ritiene la Sezione che l’art. 13 della legge n. 47 del 1985 consente l’accoglimento di domande di accertamento di conformità solo in presenza della cd duplice conformità: le opere abusive possono essere oggetto di accoglimento dell’istanza solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell’atto che esamina l’istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono commessi gli abusi (cfr. Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2306).
L’art. 13 - in quanto norma derogatoria al principio per il quale i lavori realizzati sine titulo sono sottoposti alle prescritte misure ripristinatorie e sanzionatorie - non è suscettibile di applicazione analogica, né di una interpretazione riduttiva, secondo cui - in contrasto col suo tenore letterale - basterebbe la conformità delle opere col piano regolatore vigente al momento in cui sia definita l’istanza di sanatoria.