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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/10/2014, n. 0205/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/10/2014, n. 0205/Pres.
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[Premessa]IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), ed in particolare l’articolo 29, comma 1, lette |
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Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)Art. 1 - Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 11, comma 2, e 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), nell’ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal regio decreto 28 marzo 1929 n. 499, (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province) - di seguito legge tavolare - disciplina le modalità di tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica dei dati e delle informazioni e la valenza delle relative interrogazioni. Art. 2 - Tecnologie informatiche 1. Le tecnologie informatiche necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 sono organizzate secondo l’impianto architetturale descritto in appositi documenti approvati con decreti del direttore del Servizio competente in materia di libro fondiario, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. Art. 3 - Contenuto del giornale per atti tavolari 1. Il giornale per atti tavolari contiene i seguenti dati: a) il numero d’ordine progressivo dell’istanza seguito dalle cifre dell’anno; b) la data, l’ora ed il minuto di presentazione dell’istanza; |
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