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L. R. Campania 24/01/2014, n. 5

Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania.
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TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e definizioni)

1. L’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 R (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è così modificato:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalle seguenti:

“a) disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del

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Art. 2 - (Competenze della Regione)

1. Dopo la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2007, sono aggiunte le seguenti:

“cc bis) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del servizio di gestione rifiuti urbani, anche attraverso la predisposizione ed emanazione di linee guida nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1 e delle discipline comunitarie e statali;

cc ter) la verifica della conformità dei piani d'ambito, redatti ai sensi dell’articolo 15 bis, comma 5, lettera a) al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

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Art. 3 - (Funzioni di organizzazione del servizio)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 4/2007, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Funzioni di organizz

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Art. 4 - (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 4/2007)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 4/2007 è sostituito dal seguente:

&l

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TITOLO II - RIORDINO DEL SERVIZIO
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Art. 5 - (Articolazione in Ambiti Territoriali Ottimali)

1. L'articolo 15 della legge regionale 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - (Articolazione in Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è organizzato, nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 1, all’interno di ATO per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Gli ATO per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani corrispondono ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Il territorio della provincia di Napoli, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare

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Art. 6 - (Organizzazione del servizio)

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 4/2007 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis - (Organizzazione del servizio)

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all’interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

2. I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d’ambito, che è l’ente di governo previsto dall’articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.

3. La Conferenza d’ambito è composta dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati, e svolge la propria attività sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nonché nel rispetto delle disposizioni previste nella presente legge. La sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le Conferenze d’ambito possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, informandone la Regione.

5. Fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l’ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:

a) predispone e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis);

b) valuta le proposte riguardanti l&rsqu

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Art. 7 - (Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 4/2007 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Obblighi di servizio pubblico e universale e tutela dei diritti degli utenti)

1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti rispettivamente dal gestore e dalla Conferenza d'ambito, sulla base degli schemi–tipo adottati dalla Regione con apposita delibera di Giunta emanata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Conferenza d'ambito garantisce che la carta e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell'articolo 15 bis, comma 5, lettere c) e d).

2. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella carta dei ser

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Art. 8 - (Affidamento dei servizi)

1. L'articolo 20 della legge regionale 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 - (Affidamento dei servizi)

1. Ciascuna Conferenza d'ambito, in riferimento ai Comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO e agli impianti in esso localizzati, nel rispetto degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera f) individua le procedure per l’affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle inf

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Art. 9 - (Poteri sostitutivi della Regione)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 4/2007 è sostituito dal seguente:

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Art. 10 - (Incentivazioni e contributi)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 4/2007 sono sostituiti dai seguenti:

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TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 11 - (Regime transitorio)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-autonomie locali per assicurare l’attuazione delle previsioni dell’articolo 15 bis della legge regionale 4/2007, adotta lo schema tipo delle convenzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo schema tipo dei regolamenti di funzionamento delle Conferenze d’ambito entro i successivi trenta giorni.

2. Per garantire la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione la Regione emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la redazione dei piani d’ambito e fissa gli obiettivi ambientali di settore e di servizio, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi di base:

a) riduzione della quantità di rifiuti prodotti;

b) aument

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Art. 12 - (Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)

1. Dal trentunesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenze d'ambito le funzioni di organizzazione relative alla gestione post-operativa delle discaric

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Art. 13 - (Personale dei consorzi di bacino)

1. Fino al completo reimpiego delle unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania previsto dai commi 2 e 6 è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n.10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania) e delle società da essi partecipate, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, oppure all’esito di processi di riorganizzazione, oppure licenziate e che abbiano vinto le controversie giudiziarie per impugnativa del licenziamento, sono assegnate e trasferite mediante

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Art. 14 - (Tracciabilità dei rifiuti)

1. In attuazione degli articoli 188 bis, comma 2 lettera a) e 189, comma 4 del decreto legislativo 15

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Art. 15 - (Transizione al nuovo modello organizzativo – gestionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, se successiva, entro trenta giorni dalla scadenza del termine della fase transitoria prevista dall’articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 195/2009 convertito, con modificazioni, dall

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Art. 16 - (Organizzazione degli uffici della Giunta regionale)

1. Per adeguare l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale alle funzioni in materia di cicl

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Art. 17 - (Disposizioni finanziarie)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

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Art. 18 - (Abrogazioni)

1. La legge regionale 4/2007 è così modificata:

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ALLEGATO A

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