Risoluz. Ag. Entrate 22/11/2013, n. 83/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Risoluz. Ag. Entrate 22/11/2013, n. 83/E

Registrazione contratti di locazione a seguito dell'introduzione dell'obbligo di allegazione dell'Attestato di prestazione energetica (APE).
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TESTO DEL DOCUMENTO



Con istanze indirizzate alla scrivente, è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione.

I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modifiche introdotte con l’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l’articolo 6 del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 R, in materia di «Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione».

In particolare, l’articolo 6 del D. Leg.vo n. 192 del 2005 prevede, al comma 3, che «Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici».

Il successivo comma 3bis dell’articolo 6 stabilisce, inoltre, che «L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti».

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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