IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 R, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Richiamata l’ordinanza n. 29 del 28/08/2012 R contenente i “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”.
Richiamata l’ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012 R che apporta parziali rettifiche ed integrazioni alla su citata ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012;
Richiamato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto il 4 ottobre 2012, che modifica parzialmente ed integra le condizioni, i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi per la riparazione e il ripristino di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Richiamato l’art.11 comma 1 lettera b) del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 R che rinvia al su citato Protocollo d’Intesa per le diposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;
Ritenuto di dover recepire tali criteri al fine di garantire l’organicità e la coerenza della normativa nazionale in materia e dei provvedimenti d’urgenza del Commissario delegato;
Sentito il Comitato Istituzionale nella seduta del 6 novembre 2012 ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Visto l’art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 R e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente Ordinanza per garantire l’attuazione dei processi di cui alle Ordinanze 29 e 32 che con la presente si modificano, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate, di introdurre le sotto elencate parziali modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 così come modificata dall’ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012:
1. Di inserire, al quinto capoverso delle premesse, dopo le parole “con DGR n. 879” le parole “e le successive integrazioni apportate dalla DGR n. 1417 dell’1 ottobre 2012”;
2. di inserire, all’art. 1, dopo le parole “condizioni di cui all’art. 2”, la seguente frase “qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa firmato dal Ministro dell’Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012”.
3. di sostituire all’art. 2, il comma 1 con il seguente testo:
“1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del 20 maggio 2012 oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale.”
4. di inserire all’art. 2, comma 3, dopo le parole “contratto di locazione registrato” la seguente frase “o il comodatario, oppure quella assegnata ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo 4 ottobre 2012 di cui in premessa.”
5. di inserire, all’art. 2, dopo il comma 3, i commi 3bis e 3ter con il seguente testo:
“3bis Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevolata, è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra di risiedere nell’abitazione alla data del 20 maggio 2012.