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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lombardia 25/07/2012, n. IX/3836
Deliberaz. G.R. Lombardia 25/07/2012, n. IX/3836
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Premesso che: − con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 R «Legge per il governo del territorio», la regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; − il comma 1 dell’articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi; − il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, |
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ALLEGATO 1 U |
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Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) Varianti al piano dei servizi piano delle regole |
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1. Introduzione1.1 Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del PGT e loro varianti, costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s m i Le disposizioni contenute del presente modello riguardano il Piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e il Piano delle regole, di cui all’articolo 10, della l |
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2. Ambito di applicazione2.1 Valutazione ambientale - VAS Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 7 della l r 12/2005, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole. Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis della l r 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE; |
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3. Soggetti interessati3.1 Elenco dei soggetti Sono soggetti interessati al procedimento: il proponente; l’autorità procedente; l’autorità competente per la VAS; i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; il pubblico e il pubblico interessato Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell’allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche: l’autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7 2 degli Indirizzi generali); l’autorità competente in materia di VIA (punto 7 3 degli Indirizzi generali) 3.2 Autorità procedente È la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. È la pubblica amministrazion |
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4. Modalità di consultazione, comunicazione e informazione4.1 Finalità Consultazion |
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5. Verifica di assoggettabilità alla VAS5.1 Le fasi del procedimento La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs, e quindi mediante: 1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma; 3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione. 5.2 Avviso di avvio del procedimento e individuazione dei sog |
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Schema generale – Verifica di assoggettabilità
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6. Valutazione ambientale di varianti al piano dei servizi e al piano delle regole (VAS)6 1 Le fasi del procedimento La VAS di varianti al piano dei servizi e al piano delle regole è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d lgs, ed in assonanza con il punto 5 0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS: 1 avviso di avvio del procedimento; 2 individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 3 elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale; 4 messa a disposizione; 5 convocazione conferenza di valutazione; 6 formulazione parere ambientale motivato; 7 adozione del P/P; 8 pubblicazione e raccolta osservazioni; 9 formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 10 gestione e monitoraggio. 6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità La VAS di varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, a seguito della verifica di assoggettabilità, è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d lgs, ed in assonanza con il punto 5 0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS: 1 elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale; 2 messa a disposizione; 3 convocazione conferenza di valutazione; 4 formulazione parere ambientale motivato; 5 adozione del P/P; 6 deposito e raccolta osservazioni; 7 formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 8 gestione e monitoraggio. Gli atti e le risultanze dell’istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS 6 2 Avviso di avvio del procedimento La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento, sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P Quindi, se previsto per il P/P, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del procedimento di VAS (fac-simile E) 6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce: - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; - le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale; - i singoli settor |
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