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Circ. P.G.R. Piemonte 12/06/2012, n. 9/AMD

Chiarimenti in merito all’applicazione dei disposti della legge regionale 69/1978 “Coltivazione di cave e torbiere” e delle correlate tariffe del diritto di escavazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 14/2006, in relazione alla materia delle “terre e rocce da scavo” normata dall’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 24-13302 del 15 febbraio 2010.
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TESTO DEL DOCUMENTO




Sono pervenuti numerosi quesiti alle Direzioni competenti in merito al rapporto tra l’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale” e la normativa regionale concernente le attività estrattive.

L’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 rubricato “Terre e rocce da scavo” prevede la possibilità di utilizzo delle terre e rocce da scavo per la realizzazione di rilevati e sottofondi, reinterri, rimodellazioni, ripristini e miglioramenti industriali ed altresì la loro immissione in cicli produttivi industriali come sottoprodotti, anche in sostituzione dei materiali di cava, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

La deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 R che ha approvato le “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo”, prevede che le terre e rocce da scavo &ldqu

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