In relazione a quanto richiesto da [omissis], con nota pervenuta in data [omissis], acquisita al protocollo dell’Autorità [omissis] si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 9 e 10 novembre 2011, ha approvato le seguenti considerazioni.
Il quesito sottoposto a questa Autorità trae origine dal mancato coordinamento tra il disposto dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice) e l’art. 267 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di attuazione del Codice, di seguito Regolamento) venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due summenzionati articoli sono stati sottoposti dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.
In particolare l’art. 125, comma 11, (rubricato «Lavori, servizi e forniture in economia») prevede oggi che «Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, &egra