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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 25/10/2011, n. 53/R
D. P.G.R. Toscana 25/10/2011, n. 53/R
D. P.G.R. Toscana 25/10/2011, n. 53/R
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[Premessa] |
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, commi 3 e 6 della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo 62; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche; Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza); Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile e dalla conf |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini geologiche da effettuare in sede di formazione: |
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Art. 3 - Indagini geologiche1. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in sede di formazione, il comune correda: a) i piani strutturali delle indagini geologiche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico; b) i regolamenti urbanistici, i piani complessi d’intervento e i pi |
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Art. 4 - Presentazione e deposito delle indagini geologiche1. Le indagini geologiche di cui al presente regolamento sono presentate a cura del comune presso la struttura regionale competente, che effettua l’accertamento formale della documentazione verificando: |
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Art. 5 - Elaborati da presentare ai fini del deposito1. Alla struttura regionale competente sono presentati ai fini del deposito i seguenti elaborati: 1) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, redatta utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente; |
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Art. 6 - Controllo delle indagini geologiche1. La struttura regionale competente controlla che le indagini geologiche di cui al presente regolamento siano effettuate in conformità a quanto p |
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Art. 7 - Controllo obbligatorio1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini geologiche che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale o atti di governo del territorio che il comune intende adottare: a) piani strutturali o regolamenti urbanistici; b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai |
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Art. 8 - Controllo a campione1. Le indagini geologiche depositate, con esclusione delle indagini geologiche soggette a controllo obbligatorio, sono sottoposte a controllo a campione con il metodo del sorteg |
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Art. 9 - Esito del controllo1. Qualora dal controllo risulti che le indagini geologiche siano state effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento, la struttura regionale competente dà comunicazione dell’esito positivo del controllo al comune interessato nei termini di cui all’articolo 6, comma 3, e provvede all’archivi |
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Art. 10 - Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti1. Il comune adotta gli strumenti o gli atti di cui all’articolo 2 a seguito della comunicazion |
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Art. 11 - Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti1. Il comune approva gli strumenti o gli atti le cui indagini geologiche sono soggette al controllo obbligatorio ai sensi dell’articolo 7 oppure sono oggetto del campione estratto ai sensi dell’articolo 8: a) a seguito della comunicazione dell’esito positivo del controllo ai sensi dell’articolo 9, comma 1; |
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Art. 12 - Pubblicità1. Le indagini geologiche costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territo |
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Art. 13 - Collaborazione e coordinamento1. Nella fase che precede la presentazione della documentazione di cui all’articolo 4, il comune p |
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Art. 14 - Redazione e inoltro di istanze, documentazione e moduli esemplificativi1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, la presentazione della documentazione relativa alle indagini geologiche prevista nel presente regolamento, nonché le comunicazioni, le richieste e ogni altro |
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Art. 15 - Norma transitoria concernente la redazione e l’inoltro di istanze e documentazione1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione o trasmissione degli atti di cui all’articolo 14. |
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Art. 16 - Norma transitoria concernente le indagini già presentate o depositate1. Le indagini geologiche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano gi& |
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Art. 17 - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 16, alla data di entrata in vigore del presente |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubbli |
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Allegato A - DIRETTIVE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
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§ 1. Disposizioni generaliIn sede di formazione degli strumenti urbanistici, i comuni effettuano le indagini geologiche di cui all’articolo 3 del regolamento a cui sono allegate le presenti direttive, verificando la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, anche in coerenza con i piani di bacino, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli i |
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§ 2. Direttive per la formazione del piano strutturale comunale e delle relative variantiIl piano strutturale evidenzia e tiene conto dei fattori di pericolosità connessa alle caratte |
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2.1 Contenuti delle indaginiLe indagini per la predisposizione del piano strutturale si articolano in: |
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A - SINTESI DELLE CONOSCENZELa sintesi delle conoscenze comprende la raccolta della documentazione relativa al quadro conoscitivo |
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B - ANALISI E APPROFONDIMENTIGli approfondimenti sono quelli ritenuti necessari per dare completezza, integrare ed aggiornare le conoscenze sugli aspetti geologici, strutturali, s |
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B. 1 Elementi geologici e strutturaliLe formazioni geologiche sono differenziate su base litostratigrafica ed è definito l’assetto strutturale delle unità tettoniche. L’elemento di base è la formazione che è cartografata con diversa simbologia per zone di effettivo affioramento e zone “interpretate” di ipotizzata estensione. Quando la complessità della zona lo richieda, per formazioni che comprendono sos |
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B. 2 Elementi litologico-tecniciCon riferimento ai centri abitati ed alle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali e sulla base degli elementi geologici di cui al paragrafo B.1 integrati dalla raccolta dei |
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B. 3 Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologiciTenuto conto di eventuali e specifici indirizzi tecnici dettati dalla pianificazione di bacino, sono analizzati le forme ed i processi geomorfologici legati alla dinamica di versante ed alla dinamica fluviale valutandone il relativo stato di attività: - attivo (qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non avendo esaurito la loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo con frequenza e/o con carattere stagionale); - quiescente (qualora siano presenti evidenze morfologiche che, non avendo esaurito la loro evoluzione, hanno la possibilità di riattivarsi); - inattiv |
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B. 4 Elementi per la valutazione degli aspetti idrauliciVanno considerati gli elementi idrologico-idraulici necessari per caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d’acqua in riferimento al reticolo d’interesse della difesa del suolo come definito nei piani di assetto idrogeologico (PAI) approvati, oppure come definito nel PIT e ad ogni altro corso d’acqua potenzialmente rilevante, nonché le probabilità di allagamento per insufficienza di drenaggio in zone depresse. |
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B. 5 Elementi per le valutazioni degli aspetti di dinamica costieraSono da considerare gli elementi necessari per evidenziare le situazioni di criticità in atto e possibili, per processi di erosione della costa. Il riferimento è alle condizioni di equilibrio della linea di riva e dei si |
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B. 6 Elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologiciCon particolare riferimento alle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, la ricostruzione dell’assetto idrogeologico (assetto strutturale e stratigrafico) è finalizzata all’indiv |
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B. 7 Elementi conoscitivi per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismicoGli elementi prioritari da evidenziare per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico, sono quelli utili alle successive fasi di caratterizzazione sismica dei terreni e di parametrizzazione dinamica riferite alla realizzazione o verifica dell’edificato. A tal fine, oltre all’acquisizione di ogni informazione esistente finalizzata alla conoscenza del territorio sotto il profilo geologico e geomorfologico di cui ai paragrafi B.1 e B.3, risulta indispensabile acquisire tutti gli elementi per una ricostruzione e successiva rappresentazione del modello geologico-tecnico di sottosuolo, sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie presenti, sia in termini di parametrizzazione dinamica del terreno principalmente in relazione alla misura diretta delle Vsh (velocità di propagazione delle onde di taglio polarizzate orizzontalmente), secondo le modalità e i criteri meglio specificati nelle |
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C - VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀIl territorio viene caratterizzato in funzione dello stato di pericolosità con l’indicazione degli eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di tipo prescrittivo da assumere nella redazione d |
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C. 1 Aree a pericolosità geologica (geomorfologica e/o per dinamica costiera)Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi. |
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C. 2 Aree a pericolosità idraulicaPericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr ≤ 30 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inond |
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C. 3 Aree con problematiche di dinamica costieraSono evidenziate le aree in erosione e quelle interessate dalla presenza di sistemi dunali al fine di |
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C. 4 Aree con problematiche idrogeologicheSono evidenziate le aree che presentano situazioni sulle quali porre attenzione al fine di non generare squilibri idrogeologici. |
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C. 5 Aree a pericolosità sismica localeDall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dall’acquisizione delle conoscenze relative agli elementi esistenti di tipo geologico, geomorfologico e delle indagini geofisiche, geotecniche e geognostiche, secondo quanto specificato al paragrafo B.7, sono evidenziate, sulla base del quadro conoscitivo desunto, le aree ove possono verificarsi effetti locali o di sito. La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico consente di rappresentare: 1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte; 2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche; 3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti; 4. accentuazione della instabilità dei pendii; 5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento; 6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. Tale valutazione viene rappresentata nel piano strutturale attraverso la realizzazione di uno studio di MS almeno di livello 1 secondo i criteri definiti nelle specifiche tecniche di cui all’o.d.p.c.m.3907/2010. La red |
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2.2 Elaborati delle indagini per il piano strutturale comunale e relative varianti |
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RelazioneLa relazione illustra gli aspetti che concorrono alla definizione dell’assetto geologico tecnico del territorio come di seguito descritto: a) inquadramento del territorio attraverso la do |
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CartografieLa relazione è corredata per i territori interessati dei seguenti elaborati cartografici: - Carta geologica - Carta litologico-tecnica e dei |
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§ 3. Direttive per la formazione del regolamento urbanistico comunale e delle relative variantiNel disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, il regolamento urbanistico definisce le condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il quadro conoscitivo e con i contenuti statutari e strategici del piano strutturale, traducendo altresì in regole operative anche le presenti |
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3.1 Condizioni di fattibilitàLe condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche |
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3.2 Fattibilità in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismiciÈ opportuno distinguere la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosit&agra |
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3.2.1 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologiciNelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da: - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti; - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi; |
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3.2.2 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici3.2.2.1 Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata è necessario rispettare i seguenti criteri: a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d’acqua o sulle cause dell’insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni; b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini; c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all’interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali ac |
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3.3 Criteri generali per le situazioni connesse a problematiche di dinamica costieraLa disciplina delle aree di demanio marittimo e di quelle interessate da presenza di dune deve tenere conto della necessità di: - verificare preventivamente gli effetti di interventi effettuati lungo la linea di separazione fra il mare e la terra (portualità, sistemazione delle f |
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3.4 Criteri generali per le situazioni connesse a problematiche idrogeologicheNei casi in cui la destinazione prevista possa incrementare una situazione di squilibrio in atto dell |
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3.5 Criteri generali in relazione agli aspetti sismiciDi seguito si riportano i criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie limitatamente alle aree per cui è stata redatta una cartografia di MS di livello 1 ed effettuata l’individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica. Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica (paragrafo 3.2.1) e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell’azione sismica. Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d’uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi. Si precisa che, nell’ambito del regolamento urbanistico, sono da riport |
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3.6 Elaborati relativi alle indagini per il regolamento urbanistico e relative varianti |
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RelazioneNella relazione è descritto il processo diagnostico condotto per determinare le diverse condizioni di fattibilità e sono altres&igr |
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Elaborati di supporto alla relazioneGli elaborati di supporto alla relazione possono essere costituiti da cartografie di maggior dettagli |
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§ 4. Direttive per la formazione dei piani complessi di intervento e dei piani attuativiI piani complessi di intervento ed i piani attuativi sono corredati da una relazione di fattibilità contenente gli esiti degli approfondimenti di indagine, laddove siano stati indicati necessari nel regolamento urbanistico in relazione alle condizioni di fattibilità, ovvero indicazioni sulla tipologia delle indagini da eseguire e/o sui crit |
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