L'obbligo per i soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, previsto dall'art. 37 della L. 122/2010, non è al momento applicabile, in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria. Questo in sintesi il chiarimento fornito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il Comunicato in oggetto.
La disposizione di cui al citato art. 37 della L. 122/2010 rinvia infatti ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie.
Successivamente alla emanazione di tale decreto attuativo l'Autorità di vigilanza si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare.