Com’è noto l’articolo 6, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina il momento di effettuazione delle operazioni ai fini dei successivi adempimenti di fatturazione e di assoggettamento all’imposta, stabilisce che per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione “l’operazione si considera effettuata (…) all’atto del pagamento del corrispettivo”. Il successivo quarto comma precisa che, se anteriormente “…sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.
Nel caso di specie, tuttavia, il richiamo al “consumo annuo” contenuto nella nuova formulazione del citato numero 127-bis della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che, ai fini della applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, lo scaglione di consumo di 480 metri cubi deve intendersi riferito a ciascun anno solare. Ciò emerge, sia dal dato testuale dell’articolo 2,