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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 06/10/2009
D. Min. Interno 06/10/2009
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[Premessa]Il Ministro dell’interno Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell&rsqu |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto si applica agli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni e dell’ambien |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola te |
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Art. 4. - Ubicazione dell’impianto1. Gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico non possono sorgere: a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 R pubblicato nella |
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Art. 5. - Commercializzazione CE1. Nel campo d’applicazione disciplinato nel presente decreto sono impiegati anche i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. |
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Art. 6. - Disposizioni complementari e finali1. Gli impianti disciplinati nel presente decreto rientrano nella tipologia degli impia |
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ALLEGATOREGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO AD USO NAUTICO |
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0. - Principi comuni1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l’impianto devono essere specificamente realizzati |
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1. - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con D.M. 30 novembre 1983 R (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983) e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce: BARREL: recipiente interno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse, dotato di una valvola di sezionamento manovrabile dall’esterno avente la duplice funzione di consentire: — il funzionamento della pompa sotto battente; — l’isolamento della pompa dal serbatoio di stoccaggio e la sua messa in sicurezza in corso di manutenzione. CAPACITÀ DI |
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2. - Elementi costitutivi degli impianti1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi: a) |
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3. - Elementi pericolosi dell’impianto1. Sono considerati elementi pericolosi dell’impianto, ai fini della determinazione delle dista |
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4. - Serbatoi fissi |
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4.1 - Disposizioni generali1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 30 m³ e può essere ottenuta con uno o due serbatoi di capacità singola non inferiore a 1 m³. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di GPL abbiano u |
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4.2. - Cassa di contenimento1. La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato e deve presentare le seguenti caratteristiche: — impermeabilità; |
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4.3. - Interramento o ricoprimento1. I serbatoi possono essere installati completamente sotto il livello del suolo oppure parzialmente o totalmente a |
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5. - Pompe1. Le pompe adibite all’erogazione di GPL possono essere installate: |
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6. - Recinzione1. Gli elementi di cui alle lettere a), b), e c) del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di persona |
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7. - Sistema di emergenza1. Gli impianti di distribuzione di G.P.L ad uso nautico devono essere dotati di un sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio, avente le caratteristiche riportate al punto 1. |
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8. - Tubazioni per gpl in fase liquida1. Le tubazioni per la movimentazione di GPL liquido all’interno dell’impianto devono essere interrate. Ove l’interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi. |
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9. - Dispositivi e modalità di riempimento dei serbatoi fissi1. L’impianto deve essere progettato e realizzato con attrezzature e modalità che consentano di effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento dei serbatoi. In particolare devono essere osservati i seguenti criteri: — consentire che le manichette flessibili di travaso in dotazione all’autocisterna siano distese in zone aerate e chiuse al traffico; — consentire che le operazioni siano effettuate all’aperto e in modo che non si abbiano dispersioni di prodotto nell& |
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10. - Impianto elettrico1. L’interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel l |
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11. - Estintori1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell’impianto deve essere posizionato almen |
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12. - Distanze di sicurezza |
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12.1 Distanze di sicurezza interne1. Tra gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le dist |
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TABELLA IElementi pericolosi dell’impianto A B C |
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12.2 - Impianti misti1. È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di GPL ad uso nautico installati nell’ambito di impianti di distribuzione di altri carburanti ad uso nautico, a condizione che siano rispettate le seguenti distan |
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12.3 - Distanze di sicurezza esterne1. Dagli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all’impianto: a) per depositi di capacità complessiva fino a 15 m³: — dal punto di riempimento 15 m; — da serbatoi, pompe 10 m; — da apparecchi di distribuzione 10 m; b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 15 e fino a 30 m³: |
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12.4 - Distanze di protezione1. Rispetto agli elementi pericolosi dell’impianto devono essere osservate le seguenti distanze |
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13. - Norme di esercizio |
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13.1 - Generalità1. Nell’esercizio degli impianti di distribuzione di GPL ad uso nautico devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 12 gennaio 1998 |
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13.2 - Requisiti del personaleIl personale addetto agli impianti deve: |
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13.3 - Operazioni di riempimento1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell’atmosfera. 2. È fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 4. 3. È fatto divieto di rifornire contemporaneamente diversi serbatoi dello stesso impianto. 4. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che: — le ruote dell’autoveicolo siano state bloccate; |
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13.4 - Operazioni di erogazione1. È vietato rifornire veicoli stradali. 2. È vietato rifornire recipienti mobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. 3. È vietato il rifornimento self-service. |
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13.5 - Operazioni di drenaggio1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi devono essere eseguite |
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13.6 - Prescrizioni generali di emergenza1. In caso di emergenza il personale addetto all’impianto deve: |
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13.7 - Documenti tecnici1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti: |
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13.8 - Segnaletica di sicurezza1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R (S.O.G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) e successive modificazio |
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13.9 Chiamata dei servizi di soccorso1. I servizi di soccorso (Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, servizio di assistenza tecnica, etc |
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